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NUMERO 11 - 03/06/2009

 Quando una 'ronda' non fa primavera. Usi e abusi della funzione legislativa.

In queste pagine ci pare utile proporre alcune considerazioni – a prima lettura – sulla normativa concernente il fenomeno delle c.d. “ronde” che proprio in questi giorni dovrebbe ricevere l’approvazione definitiva del Parlamento e che già era stata provvisoriamente introdotta con l’art. 6, commi 3-6, del d.l. n. 11 del 2009 (poi abrogati in sede di conversione). Il tema non è certo soltanto da oggi al centro del dibattito pubblico. Ciò non ha impedito, però, che fosse sovente affrontato senza il rigore che avrebbe meritato tenendo conto della delicatezza della materia. Lo stesso si può probabilmente affermare, specificamente, dell’articolato – pur tanto spesso evocato – di recente esitato dalla Camera.
Di seguito si proverà, anzitutto, ad analizzare il testo in questione, al fine di chiarirne i significati e la portata normativa, verificando in particolare quali innovazioni esso determini nell’ordinamento giuridico italiano. Solo all’esito di tale analisi si renderà possibile il tentativo di tirare le somme, per capire, da un lato, se possano ritenersi giustificati i toni trionfalistici di chi si è fatto portatore sin dagli inizi dell’introduzione di una simile disciplina, al precipuo scopo di rafforzare, tramite la “partecipazione” privata, gli strumenti volti a garantire la sicurezza pubblica; dall’altro, se abbiano o meno fondamento i toni allarmistici di chi, per contro, ha ritenuto che, mediante la normativa in esame, si sia arrecato un grave vulnus ad alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento...


(segue)



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