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NUMERO 15 - 29/07/2009

 Il riparto di giurisdizione ai confini dell'interpretazione conforme: il caso dell'emergenza rifiuti campana al cospetto del T.A.R. Lazio

Le sentenze nn. 1655 e 3482 del 2009 del T.A.R. Lazio, sezione di Roma, attengono alla competenza del giudice amministrativo a pronunciarsi in ordine ai debiti degli enti locali nei confronti degli organi di gestione della cosiddetta “emergenza rifiuti” campana, organi ai quali è stata conferita dal Governo, in sede di decretazione d'urgenza, una serie di poteri particolarmente incisivi e la facoltà di adottare provvedimenti tempestivi al fine di provvedere allo smaltimento dei rifiuti in tempi celeri e di raccogliere altrettanto celermente i fondi a tal fine necessari.
A fronte dell'assoluta carenza di strutture adeguate alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti nella Regione, che nel corso dello scorso anno ha portato all'accumulo di quantità sempre crescenti di immondizia lungo le strade delle città ed alle conseguenti proteste, dai tratti sempre più accesi, dei cittadini campani, il governo entrato in carica proprio al culmine della crisi, ha ritenuto necessario adottare misure straordinarie per la gestione della situazione. A tal fine è stato approvato il D.L. 28 maggio 2008, n. 90 contenente “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2008, n. 123.
Il decreto prevede un complesso di misure ampiamente derogatorie del diritto vigente.
Esso conferisce, innanzitutto, il compito della gestione della situazione emergenziale al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Bertolaso, attribuendogli la qualifica di Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tra i suoi compiti, la sostituzione dei commissari delegati e delle relative strutture e l'attivazione dei siti da destinare a discarica (una decina, individuati dal decreto stesso, cui è attribuita la qualifica di “aree di interesse strategico nazionale”, con la conseguente previsione di fattispecie incriminatrici contro chi si introduca abusivamente negli stessi, ne ostacoli la realizzazione o li danneggi). Per l'agile svolgimento di tali compiti, gli è attribuito un potere di deroga alle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio, della difesa del suolo ed igienico sanitaria, fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente.

(segue)



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