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Numero 24 - 17 dicembre 2008 NORMATIVA [72]    GIURISPRUDENZA [31]    DOCUMENTAZIONE [25]

L'impronta climatica

Questo contributo si occupa di impronta e neutralità climatica. È un argomento che in apparenza si discosta dal tema delle energie alternative. In realtà, e come si vedrà, tocca un argomento che ne costituisce la premessa e il fondamento.
L’impronta climatica (corrispondente al termine carbon footprint in uso nei paesi anglosassoni: ma “impronta carbonica” non richiama, in italiano, l’anidride carbonica, ma il carbone) è una unità di misura utilizzata per indicare l’ammontare di emissioni che incidono sul clima prodotte in un predeterminato periodo da un soggetto, che può essere una persona fisica, una persona giuridica, una famiglia, un’entità produttiva, un condominio, ma anche da una città, uno stato o un’area geografica.
Anche a un bene o una merce di uso quotidiano (per esempio, un prodotto alimentare) può essere associata una impronta climatica. In questo caso essa è costituita dall’ammontare di emissioni che sono state necessarie per realizzarlo e per porlo in commercio. L’impronta climatica del bene concorre nel formare l’impronta climatica del soggetto che ne fa uso.

(segue)

Rilevabilità del difetto di giurisdizione e translatio iudicii

Con la sentenza 9.10.2008, n. 24883, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno sostanzialmente riscritto l’art. 37 cod. proc. civ. espungendo dal testo («il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo») le parole...

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Dall'art.37 cpc alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24883 del 2008

Ai sensi dell’art. 37 co. 1 c.p.c. il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e dei giudici speciali può essere “rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”. La formulazione della norma...

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