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FOCUS - La nascita dei governi

 De Gasperi e il centrismo: la prima legislatura repubblicana

Per descrivere l’elasticità che caratterizza i poteri del Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale italiano si è soliti ricorrere alla metafora della «fisarmonica», il cui mantice si restringe e si espande a seconda del movimento ondulatorio impresso dal musicista. Detta metafora si adatta in misura particolare ad una delle principali attribuzioni presidenziali, quella di nomina del Governo, che la Costituzione repubblicana assegna sic et simpliciter al Capo dello Stato senza però delimitarne i contorni. Un potere, quello di nomina, fortemente condizionato dalle concrete dinamiche politico-istituzionali e che tende a modellarsi – come il mantice di una fisarmonica – a seconda del grado di stabilità del sistema politico, espandendosi conseguentemente nei momenti di crisi. Tale considerazione poggia anzitutto sulla stringatezza che connota il dettato costituzionale in relazione al procedimento di formazione del Governo, il quale vi dedica poche disposizioni e, peraltro, alquanto succinte: l’art. 92, comma secondo, in base al quale il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, i ministri; l’art. 93, che contempla il giuramento dei ministri nelle mani del Capo dello Stato. Come è stato giustamente osservato, le norme richiamate si limitano in realtà a definire esclusivamente la spettanza di un potere, attribuito al Capo dello Stato, ma non aggiungono nulla né sul procedimento correlato all’estrinsecazione del medesimo né sul grado di discrezionalità sotteso al suo esercizio... (segue)



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