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Il Tar Lazio ha respinto il ricorso contro la delibera AGCom n. 538/13/CONS avente ad oggetto la regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete. In particolare, tale delibera ha esteso agli operatori alternativi (anche se non aventi un significativo potere di mercato) l’obbligo di fornire accesso ai tratti terminali delle Reti di Nuova Generazioni (cd. NGAN), nonché obblighi di trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi. Il Tar Lazio, dopo un’approfondita analisi sui limiti del proprio sindacato giurisdizionale, ha dichiarato inammissibili una serie di motivi di ricorso poiché andavano a contestare nel merito apprezzamenti e valutazioni di carattere tecnico-discrezionale dell’AGCom, in quanto tali sindacabili esclusivamente sotto il profilo della logicità e ragionevolezza. Il Collegio, inoltre, ha rigettato nel merito il motivo di ricorso con cui veniva contestata la sproporzionalità e irragionevolezza degli obblighi che erano ritenuti più gravosi di quelli dell’operatore incumbent, Telecom Italia. Secondo il Tar, infatti, anche Telecom Italia sarà tenuta ad applicare previsioni analoghe a quelle di cui alla Delibera 187/13/CONS qualora esse dovessero risultare più gravose rispetto a quelle imposte alla stessa Telecom Italia con Delibera 1/12/CONS. Il Tar Lazio non ha ravvisato vizi neanche nell’analisi svolta dall’AGCom per giungere a ritenere non duplicabili i tratti delle reti NGAN oggetto di obbligo di accesso, ossia la tratta di adduzione e il segmento di terminazione. Infine, il giudice amministrativo ha ritenuto che l’AGCom abbia correttamente adottato la Delibera 187/13/CONS senza il preventivo svolgimento di un’analisi di mercato, dal momento che gli artt. 19 e 45 D.Lgs. 259/2003 prevedono lo svolgimento dell’analisi di mercato solo in caso di imposizione di obblighi a imprese aventi significativo potere di mercato.
V.M.
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