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NUMERO 23 - 10/12/2014

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 5832/2014, in tema di contributo in favore dell'AGCom per l'anno 2001 (con nota di F.F.)

Con sentenza n. 5832/2014, depositata in data 25 novembre u.s., il Consiglio di Stato si è pronunciato in via definitiva su una controversia avente ad oggetto i provvedimenti mediante cui l’AGCom, in applicazione delle proprie Istruzioni, aveva richiesto a due operatori un pagamento integrativo rispetto al contributo versato per l’anno 2001, contestando l’erronea individuazione della base imponibile rispetto alla detrazione dei ricavi riversati ad operatori terzi. Confermando la sentenza emessa in primo grado dal TAR Lazio, il Consiglio di Stato ha in primo luogo evidenziato come, alla stregua del combinato disposto dell’art. 6, co. 2, L. n. 249/1997 e dell’art. 2, co. 38, lett. b, L. n. 481/1995, all’epoca vigente, spettasse al Ministro dell’Economia e Finanze e non all’Autorità il potere di individuare la misura e le modalità di versamento del contributo annuale, nonché i criteri per individuare la misura del contributo dovuto. Di conseguenza, l’AGCom non aveva alcun potere di fornire, con proprie autonome “Istruzioni”, chiarimenti circa l’ambito di detraibilità delle quote di ricavo riversate agli operatori terzi. Il Consiglio di Stato ha poi ulteriormente osservato come l’opzione ermeneutica prospettata dall’Autorità, nel senso di limitare la detraibilità ai soli ricavi riversati relativi all’interconnessione uscente, sia suscettibile in astratto di violare il principio del divieto di doppia imposizione, atteso che le quote riversate ad operatori terzi, pur non costituendo ricavi effettivi, risultavano sottoposte a duplice contribuzione, sia da parte dell’operatore che pagava il servizio sia da parte del terzo operatore cui le quote erano riversate a titolo di corrispettivo.

Nota di F.F.



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