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NUMERO 4 - 25/02/2015

 Brevissime riflessioni sul danno da ritardo

+ Cons. St. sent. n. 468/2014

La società ricorrente, con istanza datata I settembre 2005, aveva formulato richiesta di rilascio, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 64/1987, dell'autorizzazione regionale all'attivazione di un ambulatorio PET-TAC. In data 12 settembre 2005, tale istanza era stata ricevuta dall'intimata AUSL, la quale, dopo aver effettuato i prescritti accertamenti istruttori, con deliberazione n. 31 del 26 gennaio 2006, aveva espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della domanda ed aveva trasmesso gli atti alla Regione Lazio, per il prosieguo di competenza; quest’ultima, tuttavia, con determinazione del 21 aprile 2006, confermata con successivo atto del 4 agosto 2006, aveva rigettato l'istanza perché in contrasto con gli indirizzi programmatori delineati dalla Giunta regionale in forza delle deliberazioni nn. 127 e 631 del 2005. Il provvedimento di diniego regionale, così, era stato impugnato avanti al T.A.R. per il Lazio, prima (il quale, con sentenza n. 14813 del 18 dicembre 2006, aveva respinto il ricorso) ed al Consiglio di Stato (sez. V), poi, il quale, con decisione n. 4031 del 16 luglio 2007, aveva accolto l'appello avverso detta sentenza; successivamente, non essendo stata data attuazione a tale ultima sentenza di secondo grado, la società, in data 16 novembre 2007, aveva proposto giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato; e, nelle more del suddetto giudizio, la resistente Regione, in data 22 novembre 2007, aveva rilasciato la richiesta autorizzazione. Tenuto conto di tali circostanze, con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio, la società formulava, nei confronti della Regione Lazio e dell’ Azienda U.S.L., domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni sofferti, comunque connessi e derivanti a) dall'illegittimità dei provvedimenti annullati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 403/2007, e/o b) dall'inerzia colpevole della pubblica amministrazione, causati in particolare: dai reiterati ed illegittimi dinieghi disposti con le determinazioni del Direttore del Dipartimento sociale di tutela della salute e del sistema sanitario regionale della Regione Lazio; dal ritardo nel provvedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività diagnostica TAC-PET. Con sentenza n. 4473 del 2013, il T.A.R. rilevava, in punto di fatto, che la legge regionale n. 64 del 1987 assegna, per la conclusione del procedimento autorizzatorio de quo, un termine di 180 giorni, il quale decorre dalla produzione della domanda (nella specie, avvenuta il 12 settembre 2005). E che, perciò, pur scadendo il termine per la definizione del procedimento alla data del 12 marzo 2006, la Regione, su parere favorevole della AUSL, aveva rilasciato il provvedimento autorizzatorio favorevole e legittimo solo in data 22 novembre 2007. Alla luce di tali presupposti fattuali, il giudice territoriale riconosceva gli estremi di danno in conseguenza del tardivo rilascio, da parte della Regione Lazio, della richiesta autorizzazione per il periodo 13 marzo 2006 – 26 novembre 2007; ma non rilevava nessuna responsabilità per il ritardo da ascrivere alla AUSL, posto che questa, anzi, aveva prontamente rilasciato il parere di sua competenza. In accoglimento della domanda risarcitoria, il T.A.R. ordinava alla Regione Lazio di formulare alla società ricorrente una proposta di risarcitoria per equivalente, tenendo conto di quanto prospettato nella perizia tecnica depositata nell’interesse della società e dei criteri specificati in motivazione. Avverso la sentenza del T.A.R, proponeva appello la Regione Lazio deducendo: che il T.A.R., con sentenza n. 14813 del 18 dicembre 2006, aveva respinto il ricorso della società rivolto ad ottenere l’annullamento del diniego opposto dalla Regione in data 21 aprile 2006, in ordine al rilascio dell’autorizzazione sanitaria per l’installazione dell’apparecchiatura TAC – PEC.; che, in sede di appello, il Consiglio di Stato, pur riformando la sentenza del T.A.R., aveva comunque dichiarato l’inammissibilità della domanda risarcitoria; che nessun colpevole ritardo poteva essere ascritto all’Amministrazione, per il periodo indicato dal T.A.R., essendo stato il provvedimento di diniego annullato solo con la decisone del Consiglio di Stato, il 16 luglio 2007; che non sussisteva l’elemento soggettivo della colpa o del dolo dell’ Amministrazione e che la società non aveva fornito prova del danno sofferto. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto, non rilevando la possibilità di accordare il risarcimento del danno da ritardo alla società istante: attraverso un’analisi di tale fattispecie in relazione ai suoi elementi oggettivi e soggettivi, infatti, il Collegio ha reputato che essi non sussistano. E che, perciò, non vi sia la possibilità di rilevare un atteggiamento lesivo assunto dalla p.a. procedente... (segue)



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