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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 Uno, nessuno, centomila referendum costituzionali?

Referendum unico o più referendum sulla riforma costituzionale? Questa domanda agita le acque del dibattito sulle riforme. La risposta di coloro che sostengono la necessità di plurimi quesiti sulla riforma costituzionale poggia sui seguenti argomenti: 1) assicurare l’espressione di un voto consapevole da parte dell’elettore; 2) avere quesiti omogenei su temi omogenei; 3) l’art. 138 Cost. implica riforme costituzionali mirate o circoscritte nell’oggetto. Poiché le norme, oggi, non sembrano consentirlo, la conseguenza della premessa sarebbe la semplice possibilità di una leggina correttiva della legge n. 352 del 1970. Nessuno di questi argomenti mi convince. Il tenore testuale dell’art. 138 Cost. non lascia dubbi: si parla infatti di “leggi (…) sottoposte a referendum popolare” (prima proposizione del comma 2), di “legge sottoposta a referendum” (seconda proposizione del comma 2), e si aggiunge che “Non si fa luogo a referendum se la legge è approvata…” nel terzo comma. La legge n. 352 del 1970 correla sempre una “unica” richiesta di referendum popolare a leggi approvate a maggioranza assoluta dei componenti (cfr.: art. 3, circa l’avvertimento da indicare nella pubblicazione notiziale della legge approvata dalle camere; art. 4, circa il contenuto della “richiesta di referendum”; art. 5, circa le conseguenze, in caso di mancata “domanda di referendum”, nel contenuto del decreto di promulgazione decorsi inutilmente tre mesi; gli artt 6 e ss., circa il procedimento relativo alla “richiesta” effettuata dai cittadini o dai parlamentari; gli artt. 10 e 11, circa la “richiesta” dei consigli regionali; gli artt. 12 e ss., circa i poteri dell’UCR; l’art. 15, circa il potere di indizione del “referendum”; l’art. 16, circa il contenuto del quesito e l’art. 17, circa la votazione del “referendum”). L’art. 16, in particolare, prevede che il “quesito da sottoporre a referendum” si riferisca ad una specifica “legge di revisione dell’articolo… (o degli articoli…) della Costituzione”, indicata con gli estremi della pubblicazione notiziale in Gazzetta Ufficiale. La norma sul potere presidenziale di indizione non solo correla “una” legge a “un” referendum, ma  prevede espressamente che “Qualora sia intervenuta la pubblicazione (…) di un’altra legge di revisione (…)”, il Presidente della Repubblica possa ritardare fino a sei mesi l’indizione del referendum, “in modo che i due referendum si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno”. L’unica disposizione che ipotizza un uso plurimo del referendum (art. 7, comma 2: “Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale), si riferisce non alla possibilità di dividere il testo di una stessa legge costituzionale per un corrispondente numero di quesiti, ma all’eventualità che da parte dei cittadini provengano plurime iniziative referendarie, relative sempre alla medesima legge costituzionale. Si tratta di argomenti formali, mi rendo conto, ma, anche in questa circostanza, la forma è sostanza... (segue)



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