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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 La (ancora) incerta natura del nuovo Senato: prevarrà il cleavage politico, territoriale o istituzionale?

Nella disciplina della composizione del nuovo Senato della Repubblica il testo del ddl cost.lascia aperte ancora molte incognite, tant’è che è difficile immaginare, alla luce del solo esame di tale disciplina, quale sia la natura di tale organo. Quello che si può per ora affermare, con relativa certezza, è che il nuovo Senato della Repubblica, nonostante l’identità del nome, sarà un organo del tutto diverso dal Senato attuale, rispetto a cui bisogna immaginarsi nuovi modelli organizzativi e nuove procedure, con notevole fantasia e ovviamente con attenzione ai modelli e alle esperienze presenti nel panorama comparato. Com’è naturale, ddl Cost. fa, in più casi, rinvio ad altre fonti e, con particolare riferimento alla composizione e all’organizzazione del Senato, rinvia anzitutto alla legge per l’elezione dei senatori. Questa legge dovrà ispirarsi ad un criterio proporzionale e sarà sottoposta a un vaglio preventivo della Corte costituzionale a richiesta di minoranze parlamentari (secondo la disposizione transitoria presente nell’art. 39, comma 11, del disegno di legge costituzionale): sarà chiamata a conciliare l’elezione indiretta del Senato (affermata con chiarezza dall’art. 57, co.2) con la necessità che l’elezione dei senatori nei consigli “avvenga in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi” (art. 57, co.5). Si tratta peraltro di una legge che, ai sensi delle disposizioni transitorie dettate dall’art. 39 del disegno di legge costituzionale, potrà essere anche approvata nell’attuale legislatura (così dovendosi leggere il pur problematico combinato disposto dei commi 6 e 11 di tale articolo), ma che comunque non sarà applicabile al “primo” nuovo Senato, posto che il sistema elettorale per la formazione di questo è già disciplinato, “in sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore” di tale legge, dall’art. 39, comma 1, del ddl cost. (con disciplina autoapplicativa, di rango costituzionale, e non derogata, diversamente dal comma 6, dal successivo comma 11).  Ad ogni modo, il grosso delle scelte sembra essere demandato soprattutto ai regolamenti parlamentari, e quindi, in primo luogo, al regolamento del nuovo Senato. Oltre che, ovviamente, alle convenzioni (e alle consuetudini) tra le forze politiche e anche tra le autonomie territoriali che si stipuleranno o si instaureranno all’indomani (o in qualche modo pure alla vigilia) dell’entrata in vigore della nuova disciplina costituzionale. Alle medesime fonti convenzionali, a livello centrale come a livello regionale, è inoltre affidata la scelta circa i criteri in base ai quali determinare i sindaci-senatori: si dovrà decidere se, per esempio, questi saranno sindaci dei comuni capoluogo di regione, oppure se, in ipotesi sulla base di un accordo raggiunto a livello nazionale, questi siano in parte sindaci di comuni grandi e in altra parte di comuni piccoli; e si dovrà valutare se e con che modalità trovi applicazione anche alla loro elezione il metodo proporzionale richiamato dall’art. 57, co.2, Cost. e che trova una sua (provvisoria) applicazione nell’appena ricordata disposizione transitoria di cui all’art. 39, comma 1, del disegno di legge costituzionale, che delinea “listini” composti da consiglieri regionali e da sindaci... (segue)



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