Log in or Create account

FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 Osservazioni sulla nuova organizzazione del processo legislativo dopo la riforma costituzionale

A seguito della revisione costituzionale delle disposizioni sul processo legislativo conseguenti alla differenziazione delle competenze delle due Camere ed alla riqualificazione del ruolo del Senato si pongono numerose questioni inerenti la funzione legislativa, da risolvere in sede attuativa, che nelle presenti pagine si proverà ad evidenziare a titolo di prime osservazioni. Tra queste molte ineriscono istituti classici della letteratura giuridica sulla legge; nelle presenti osservazioni si proverà a ponderarle alla luce della rinnovata disciplina costituzionale della funzione legislativa. In generale occorre riflettere circa l’opportunità di differenziare la dimensione politica della funzione legislativa, intesa come processo legislativo, dove rilevano il giustificativo dell’impulso al procedimento e la qualificazione politica della decisione finale, dalla varietà di forme giuridiche in cui la funzione può essere declinata, i procedimenti legislativi. In corrispondenza di tale categorizzazione, e sulla base delle forme poste in Costituzione, il processo legislativo sarà costituzionale oppure ordinario a seconda che implichi lo svolgimento della Costituzione ovvero del programma di governo. La riforma consente l’emersione della categoria “processo legislativo” per descrivere in termini unitari la dimensione politica della posizione del diritto, nelle forme differenziate della legislazione costituzionale e ordinaria (i procedimenti). Ne deriva anche una cruciale questione, che in questa sede può essere solo enunciata: la legge continuerà a costituire una categoria giuridica unitaria oppure dovrà essere differenziata in ragione del differente procedimento di adozione? Per rispondere a questa domanda si può iniziare a sostenerne certamente l’unità di valore (di legge) ai fini della relativa sindacabilità davanti alla Corte costituzionale. Quanto invece alla forza varrebbe l’originale “rinforzo” sul piano passivo conferito alle sole leggi necessariamente bicamerali dall’art. 70, primo comma, ultimo periodo, Cost., che dunque ne condizionerebbe future modifiche al rispetto del medesimo procedimento di adozione. Non si tratta di una novità assoluta in quanto in senso analogo dispone attualmente l’art. 1, comma 2, della legge rinforzata di attuazione del principio dell’equilibrio di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243), in conformità a quanto previsto dal sesto comma dell’art. 81 Cost., come modificato dall’art. 1 della legge cost. 20 aprile 2012, n. 1 (su questi temi si tornerà infra nel § 3). Valore e forza di legge tornano dunque ad essere questioni aperte per effetto della differenziazione delle forme di adozione della legge, offrendo alla riflessione della dottrina e della giurisprudenza costituzionale nuove suggestioni per tornare su di un tema da tempo stabilizzato... (segue)



NUMERO 4 - ALTRI ARTICOLI

Execution time: 9 ms - Your address is 3.147.55.201
Software Tour Operator