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NUMERO 10 - 18/05/2016

 La disciplina sui 'minori stranieri non accompagnati'

I flussi migratori degli ultimi decenni hanno comportato una grande attenzione da parte del legislatore nazionale, dei vari livelli dell’amministrazione pubblica e delle stesse componenti sociali verso il fenomeno degli spostamenti dei minori stranieri non accompagnati dai Paesi di origine verso il territorio italiano ed europeo. L’importanza del tema nasce dal duplice significato contenuto nell’espressione “minori stranieri non accompagnati” che evidenzia una categoria doppiamente vulnerabile e soggetta a violazione dei propri diritti fondamentali a causa sia dello “status di minore” che di “straniero non regolare” presente sul suolo italiano. L’instabilità politica e la crisi dei Paesi del Mediterraneo degli ultimi anni hanno determinato, peraltro, un repentino aumento degli sbarchi di immigrati sulle nostre coste con la presenza di numerosi minori non accompagnati, determinando problemi umanitari che il nostro Paese è stato costretto a fronteggiare. Il problema ha riguardato, in particolare, la Sicilia e le isole contigue che sono il confine naturale per l’ingresso in Europa. In questo panorama i Comuni hanno assunto un ruolo di primo piano nel gestire l’accoglienza dei minori stranieri. La  principale difficoltà che Essi incontrano nell’affrontare le questioni giuridiche sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è quella di un aggrovigliarsi di norme, non solo interne ma anche internazionali e comunitarie, tra cui districarsi per poter prospettare una applicazione delle stesse che sia effettiva ed efficace. Non si può sottovalutare, infatti, la circostanza che sia il legislatore nazionale che quello regionale sono soggetti “agli obblighi internazionali” e ai “vincoli derivanti dall’ordinamento europeo”. Si comprende pertanto che la determinazione dei servizi socio assistenziali ai minori stranieri non accompagnati dipende da un “compromesso” tra una pluralità di aspetti, espressione di un intreccio di fonti nazionali, europee ed internazionali. Come disposto dall’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza il “best interest of the child” dovrà, tuttavia,  costituire il principale parametro di riferimento in tutte le decisioni concernenti il fanciullo, tenendo in considerazione la sua identità e nazionalità, nonché le necessità inerenti la sua persona e gli elementi di particolare vulnerabilità... (segue)



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