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NUMERO 17 - 07/09/2016

 La Corte e i tetti alle consulenze

La sentenza n. 43/2016 della Corte costituzionale si pone in qualche misura in controtendenza rispetto alla più recente e copiosa giurisprudenza dello stesso Giudice delle Leggi riguardante l’estensione della potestà legislativa dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica o, come pare più corretto dire, di contenimento della spesa pubblica. Il lungo filone degli interventi di spending review è, infatti, alquanto articolato e si distende dalle misure riguardanti il contenimento dei “costi della politica”, le cui tappe principali hanno trovato espressione nel d.l. n. 138 del 2011 e nel d.l. n. 174 del 2012, alle misure che hanno riguardato le più generiche spese delle amministrazioni locali, che fanno contare una lunga catena di interventi che spaziano dal d.l. n. 78 del 2010 fino al più recente d.l. n. 78 del 2015. Assai frequentemente le questioni sottoposte alla Consulta in questo ambito hanno riguardato la legittimità di disposizioni legislative statali volte a porre un freno alle uscite dei bilanci di regioni ed enti locali, al fine di garantirne, nell’ottica della c.d. spending review, il concorso al conseguimento degli obiettivi riduzione del disavanzo e del debito importi dall’Unione europea. A seguito della riforma costituzionale del 2001 e nella persistente inattuazione dei suoi aspetti finanziari, è toccato proprio alla Corte il compito di definire i confini reciproci fra le prerogative del centro (unico responsabile delle performance finanziarie complessive del sistema Paese davanti agli organi comunitari) e l’autonomia finanziaria della periferia (espressamente riconosciuta dagli artt. 117 e 119 Cost.). Le sentenze sui tagli ai trasferimenti statali e alla spesa di Regioni e enti locali costituiscono, pertanto, un filone molto ricco della giurisprudenza costituzionale, che ha avuto anche il merito di cercare di riportare una certa razionalità in una prassi spesso antitetica sia ai principi di responsabilità, che dovrebbero informare il coordinamento finanziario tra i diversi livelli di governo, sia all’efficacia stessa della spending review. L’effetto dei tagli lineari, infatti, è stato spesso controproducente sotto tre punti di vista: i) spesso hanno scacciato la spesa buona (come la spesa per investimenti che negli ultimi anni in Italia, per l’effetto di manovre di taglio lineare si è ridotta di circa 20 miliardi) e mantenuto quella cattiva; ii) spesso hanno penalizzato gli enti virtuosi e favorito quelle inefficienti; iii) spesso hanno danneggiato l’accountability generando un perverso circolo di scaricamento delle responsabilità tra governo ed enti territoriali, dove il primo, pur a fronte degli tagli alla propria spesa per trasferimenti, non ha ridotto le imposte e i secondi, a fronte dei tagli statali, hanno aumentato le imposte locali. In questo contesto, la giurisprudenza costituzionale si è progressivamente attestata intorno ad alcuni cardini, ormai puntualmente richiamati in ogni nuova pronuncia. Fra questi, possiamo senza dubbio annoverare il divieto per le norme statali di prevedere limiti alla crescita di specifiche voci di spesa dei bilanci regionali e locali. L’unica, parziale deroga a tale regola, secondo la Corte, riguarda la spesa per il personale: dal momento che essa non rappresenta una minuta voce di spesa, bensì un rilevante aggregato (nel quale confluisce il complesso degli oneri relativi al personale, ivi compresi quelli per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione), lo Stato può contenerne la dinamica di crescita anche con misure puntuali... (segue)



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