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NUMERO 6 - 22/03/2017

 Il nuovo reato di inquinamento ambientale alla luce della sentenza n. 46170/2016 della Corte di Cassazione

A distanza di decenni dai dibattiti e iniziative legislative non andate a buon fine e dopo il verificarsi di rilevanti casi di disastro ambientale in Italia, nel maggio 2015 è entrata in vigore la legge n. 68 del 2015 che ha apportato modifiche significative al Codice penale e al Testo unico sull’ambiente. Tra le novità introdotte, è innegabilmente assai rilevante l’introduzione del reato di inquinamento ambientale nell’ambito dell’art. 452 bis del codice penale. La disposizione punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il secondo comma prevede un’aggravante quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Prima di tale intervento riformatore, vi era l’impossibilità di reperire nel sistema penale norme idonee a fronteggiare fenomeni di contaminazione ambientale a causa dell’inerzia del legislatore: ciò ha prodotto l’indebita sostituzione dei giudici al legislatore nella definizione delle norme incriminatrici. Tuttavia, questa soluzione ermeneutica si è esposte a numerose critiche soprattutto in casi di vicende - come la già citata Eternit - che hanno riguardato disastri generati da condotte progressive e protratte in un arco di tempo dilatato: nel caso di specie, la Corte di Cassazione aveva sottolineato come il fatto di voler ricondurre il disastro ambientale al cd. disastro innominato avrebbe generato numerosi problemi interpretativi e, dunque, sarebbe stato auspicabile un intervento del legislatore finalizzato a disciplinare in modo autonomo specifiche fattispecie criminose. In questo contesto, si è inserita la legge 68/2015 che, però - nonostante la previsione delle nuove ipotesi di reati in materia ambientale - non ha arrestato l’attività interpretativa dei giudici nell’ambito tutt’ora molto disarticolato e non ben definito delle violazioni ambientali. A tal riguardo, la Suprema Corte, con sentenza n. 46170/2016, ha fornito una prima interpretazione giurisprudenziale del reato di inquinamento ambientale: in particolare, ha definito gli elementi sui quali basare l’interpretazione di una norma incriminatrice caratterizzata, secondo gran parte della dottrina, da un’estrema genericità e indeterminatezza... (segue) 



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