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La riflessione odierna è volta a verificare se siano conciliabili i termini di quello, che – prima facie dal punto di vista giuridico – potrebbe apparire un ossimoro, allorché si ragiona sulla possibilità di inquadrare la secessione, quale fatto evocativo di una divisione, nell’ambito normativo della Costituzione, intesa come la tavola comune dei valori e dei principi fondamentali di una collettività sociale organizzata in Stato. Invero, la “Costituzione, qualunque Costituzione, essendo un patto a garanzia dell’unità politica di uno Stato” escluderebbe “la secessione per propria stessa natura”. A fronte di un’affermazione così netta, tuttavia, la storia moderna e contemporanea è costellata di movimenti e partiti politici, che, facendo proprie rivendicazioni di gruppi in vario modo connotati sotto il profilo etnico, linguistico e religioso, si fanno portatori di istanze di maggiore autonomia fino all’estremo di invocare la separazione dall’ordinamento nazionale in cui è insediata la comunità di riferimento. L’obiettivo, pertanto, è di accertare a quali condizioni e in quali limiti sia possibile considerare tale evento costituzionalmente legittimo; ovvero se esso non debba piuttosto venir lasciato (e confinato) sul piano fattuale, rinunciando alla pretesa di ricondurre il fenomeno entro i canoni della legalità (e della legittimità) costituzionale. Come accennato, la problematica è affatto nuova, giacché l’analisi diacronico-comparata offre numerosissimi esempi di istanze separatiste, che hanno riscosso, a seconda dei casi, maggiore o minore successo. Per limitarsi ai casi a noi (geograficamente e storicamente) più vicini, a parte quello, attualissimo, catalano, è appena il caso di ricordare che la Spagna è stata, in un recente passato, teatro di altri e duraturi tentativi secessionisti anche molto sanguinari, come quelli condotti in favore dell’autonomia dei Paesi Baschi, finché l’ETA (famigerato braccio armato dei movimenti politici separatisti) non ha dichiarato cessate le ostilità verso Madrid, acconsentendo al confronto pacifico, sia pur in cambio di notevoli concessioni da parte del Governo centrale in termini, principalmente, di autonomia economico-finanziaria e fiscale. Non meno efferati, d’altra parte – come noto – sono stati gli esiti delle rivendicazioni avanzate da gruppi terroristici armati inneggianti all’indipendenza irlandese e che hanno insanguinato per decenni il Regno Unito, prima che la questione venisse ricondotta nei binari della mediazione politica; canale, quest’ultimo, lungo il quale si è per lo più svolto il confronto sull’altro terreno “caldo” dell’autonomia in Gran Bretagna, ossia quello che ha guidato la devolution in favore della Scozia. Ancora può farsi menzione di talune aspirazioni separatiste del popolo corso rispetto alla Francia, e, d’altra parte, tuttora vividi nella memoria sono gli echi dei conflitti tra etnie, che per anni hanno interessato le regioni dell’est europeo, in particolare in occasione della dissoluzione dell’ex Jugoslavia, nonché dell’ex Unione sovietica… (segue)
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