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FOCUS - Secessionismi Autonomismi Federalismi N. 7 - 14/12/2018

 Il vento dell'Est nella teoria e nella pratica delle secessioni

Quella attuale è un epoca contraddistinta da una parte dall’adozione di politiche multiculturali e dall’altra, dalla crescente opposta tendenza definita di “tribalismo post moderno” che, attraverso un crescente numero di referendum indipendentisti, mira alla formazione di nuove entità statuali. In effetti, sono diversi i movimenti separatisti che stanno interessando, al momento, varie parti del mondo: si va dalle forme ibride di neo-nullification negli USA, alle più recenti vicissitudini che ancora oggi interessano ordinamenti democratici quali il Canada, la Spagna, il Belgio ed il Regno Unito; si pensi, inoltre, anche ai più recenti referendum consultivi che hanno interessato l’Italia (in particolare, il Veneto e la Lombardia) per il riconoscimento di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia»; e all’ancora incerto processo di Brexit.  In tale moltitudine di forme di movimenti separatistici che interessano le interazioni tra centro e periferie, tanto se si guarda dalla prospettiva sovranazionale quanto dalle relazioni che riguardano le interazioni tra Stato centrale ed entità sub statali, il riconoscimento della diversità identitaria delle comunità territorialmente localizzabili rimane centrale. Con riferimento alla prima ipotesi, si pensi allo spazio “Unione europea” dove, posta l’esistenza di un’entità statale sovrana e, pertanto, di un popolo distinto, quale presupposto per l’attivazione dell’art 50 TUE, anche le forme di neo-nullification individuabili nelle decisioni delle Corti costituzionali nazionali si fondano principalmente sulla diversità insita nella “clausola identitaria” prevista dall’art. 4.2 TUE. Se si guarda da una prospettiva meramente sub-nazionale, poi, il distinguo identitario tra un “noi” ed un “loro” appare la principale premessa per la giustificazione dei fattori sociologici e politici che anima ogni aspirazione secessionistica. Anche laddove lo stesso manca, si mira a conseguirlo (come nel caso delle iniziative dirette ad ottenere il riconoscimento di una “lingua veneta” e di un “popolo veneto”). Poste le note problematiche della (non perfetta) neutralità del diritto internazionale rispetto al fenomeno della secessione - che non vieta e né autorizza la secessione ma che, tuttavia, nel rispetto della protezione della stabilità e della certezza delle relazioni giuridiche internazionali, “fissa” regole procedurali di legittimazione e obblighi di legalità internazionale che finiscono per condizionare negativamente il riconoscimento di nuove entità statuali-, il dibattito teorico e politico si è spostato sul piano della necessità di una revisione critica delle regole costituzionali che disciplinano l’ordinamento degli Stati. Il tutto viene accompagnato con una trasfigurazione dell’interesse dal “chi”, “perché” e il “se” dei fenomeni di secessione al “come” dei processi di secessione.  In effetti, nelle teorie sulla secessione sviluppatesi prevalentemente dagli anni ’90 in poi, la prospettiva dell’approccio di un diritto universale del diritto di secessione (unilaterale) concentrata prevalentemente sulle cause di giustizia e democrazia, e l’opposto approccio della contestualizzazione in base al quale “each case is different”, così come quelle che guardano prevalentemente all’aspetto economico, si vanno confondendosi dando vita a delle teorie miste. Dando pertanto come presupposto la componente nazionalistica e l’assenza o il non soddisfacente grado dell’asimmetria, e pertanto della specialità, che dovrebbe contraddistingue l’autonomia di un determinato territorio pur preservando l’unità statale, il dibattito teorico si è spostato dalle ragioni che sottostanno al diritto morale di secessione al processo secessionistico di per sé. In siffatto scenario, l’eventuale riconoscimento di un diritto di uscita e secessione direttamente nel testo delle Costituzioni occupa un ruolo di primissimo piano. Un atto di secessione, pertanto, che in quanto previsto dalla Costituzione viene “addomesticato” e che diventando un diritto esclude che la Costituzione venga sentita come una “camicia di forza” e che, laddove proceduralizzato, dovrebbe rendere la secessione liberale e democratica. Tra coloro che trattano la costituzionalizzazione della secessione quale meccanismo istituzionale si sono formate due correnti opposte.  Secondo una corrente, se la secessione è un atto rivoluzionario contro un’autorità (statale) ingiusta, proprio in quanto atto di resistenza diventa incompatibile con una sua legalizzazione a priori. L’altra corrente, invece, ritiene che qualora la secessione sia inevitabile e non violi i principi morali assoluti, una sua costituzionalizzazione, a differenza di un suo espresso divieto, dovrebbe portare a soluzioni di una separazione pacifica. In contesti caratterizzati da forti spinte separatistiche, proprio per la sua propensione “a generare e preservare simultaneamente sia l’unità che la diversità”, la soluzione federale, anche se sempre più spesso caratterizzata da asimmetrie, continua a costituire la soluzione privilegiata. Tuttavia, delineando le teorie sul federalismo un’incompatibilità dello schema statale federale con il riconoscimento costituzionale del diritto di secessione, le ragioni che militano a favore o contro la costituzionalizzazione del diritto di secessione non possono che basarsi sulla disamina delle dinamiche verificate nei pochi casi pratici. Nonostante lo stato liberal democratico nella sua veste promozionale dell’accomodamento delle diversità identitarie costituisca il contesto all’interno del quale avviene l’ibridazione delle varie costruzioni teoriche, una costituzionalizzazione della clausola di secessione rimane estranea alle costituzioni federali di democrazia matura. Come noto, in effetti, pur iniziando la formazione degli Stati moderni con l’atto di secessione come attuato nella Dichiarazione Americana d’Indipendenza, la Costituzione statunitense non ha mai riconosciuto un tale diritto. Diritto, invece, costituzionalmente previsto in “contesti” costituzionali, ideologici e sociali lontani. Ancora oggi, in effetti, la prassi delle Costituzioni degli Stati federali multinazionali dell’est Europa e il menù “a la carte” di processi secessionistici che ne hanno accompagnato la dissoluzione, continua a costituire il prototipo par exellence preso in considerazione.  D’altro canto, inoltre, la stessa inclusione dell’art. 50 TUE, che ha generato il processo della Brexit, comportando non poche novità nel processo di integrazione europea, è dovuto ad una forte insistenza da parte dei nuovi Stati aderenti dell’Est, storicamente caratterizzati dal riconoscimento formale di una clausola che ne garantisse la possibilità di uscita da un’Unione di Repubbliche indipendenti… (segue)



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