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Una relazione sulla Svizzera, all’interno di un Convegno dedicato a “Secessionismi, Autonomismi, Federalismi”, visti come “Frammenti di una rosa olografica”, per riprendere la suggestiva metafora che accompagna il titolo di queste Giornate di studio pescaresi, ha molteplici giustificazioni scientifiche. Perché la Svizzera è uno dei Paesi che ha una più lunga tradizione nel campo del federalismo, una tradizione che ha almeno 170 anni di vita, ricorrendo proprio quest’anno un anniversario a cifra tonda della prima Costituzione federale, quella del 1848. Perché alcuni dei caratteri fondamentali del federalismo svizzero sono rimasti pressoché immutati in tutto questo periodo, nello schema essenziale della distribuzione dei poteri e delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni e nella centralità riconosciuta a questi ultimi, titolari ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione federale dei poteri residui (senza poi dimenticare le funzioni riconosciute ai Comuni), anche se lo spazio e gli ambiti di intervento assegnati loro si sono modificati sensibilmente nel corso del tempo. Perché, soprattutto, alcune più recenti riforme del federalismo svizzero, come quella relativa alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, a regime dal 2008 e oggi giunta al suo terzo esercizio, esprimono un profilo molto forte (e per certi versi esemplare) della tensione che nei sistemi costituzionali federali si vive tra il momento dell’unitarietà e quello della differenziazione. Perché, infine, proprio la perequazione finanziaria in senso stretto, oggetto principale di questo contributo, potrebbe permettere di compiere anche qualche micro comparazione con recenti vicende italiane, quelle riguardanti in particolare l’avvio (sostanziale) del regionalismo differenziato dell’art. 116, comma 3, Costituzione, a lunga distanza dalla revisione costituzionale del Titolo V della Costituzione, anche dopo i due referendum consultivi in Lombardia e in Veneto, vicende nelle quali la questione dell’autonomia finanziaria delle Regioni, di cui all’art. 119 Costituzione, è stata talora evocata strumentalmente, rappresentando invece questa disposizione costituzionale uno dei vincoli insuperabili rispetto ai quali promuovere forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie previste dall’art. 116, comma 3… (segue)
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