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FOCUS - Secessionismi Autonomismi Federalismi N. 7 - 14/12/2018

 L'autonomia differenziata delle Regioni ordinarie: possibilità e limiti

Di fronte ad una disposizione, quale l’art. 116 terzo comma Cost, di cui si è da più parti evidenziata l’incompletezza - al punto di prospettare qualche dubbio sulla sua immediata applicabilità - il riferimento alla prassi è obbligato, non semplicemente opportuno. Tuttavia, almeno fino ai primi mesi del 2018, si erano registrati solo sporadici e unilaterali tentativi di implementazione: così potendosi definire, per un verso, le iniziative assunte da alcune Regioni (Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte), e per altro verso il ddl predisposto dal Governo il 21 dicembre 2007, e financo l’art. 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e l’art. 1, comma 571 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; con l’ulteriore precisazione che, quanto alla parte statale, l’attenzione era posta più sulla disciplina del procedimento che sulla sostanza della autonomia concedibile agli enti territoriali. Mancava, innegabilmente, qualunque concreto inizio di “attuazione bilaterale”, sicché una riflessione sulla concreta estensione delle forme e condizioni ulteriori di autonomia previste dalla disposizione costituzionale in oggetto sarebbe rimasta confinata ad una dimensione quasi esclusivamente virtuale. E’ pertanto evidente la novità introdotta dagli accordi preliminari sottoscritti il 28 febbraio 2018 tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Affari regionali e le Autonomie e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto: per la prima volta, con tutti i limiti derivanti dalla natura giuridica dell’accordo preliminare, Stato e Regioni configurano una possibile attuazione dell’art. 116, comma terzo Cost. Sul contenuto di questi accordi è necessario soffermarsi, perché da tali documenti emergono linee di tendenza che riguardano la soluzione di alcune questioni procedimentali che hanno interessato le riflessioni della dottrina, mentre è più difficile, come si dirà, desumere qualche spunto ricostruttivo con riguardo ai limiti che questo strumento incontra sul piano del diritto costituzionale… (segue)



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