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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 La c.d. legge Gelli-Bianco. Fra strategia di prevenzione del rischio e responsabilità amministrative

Uno dei principali “artefici-tecnici” della recente legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) - legge riguardante la sicurezza delle cure e la gestione del rischio sanitario in connessione al tema delle responsabilità dei soggetti coinvolti - ha rilevato come la nuova disciplina «non deve essere considerata aspetto per aspetto ma in modo unitario». Ciò trova conferma sul piano delle responsabilità. Come noto, in ambito sanitario, le responsabilità più frequentemente evocate sono quella “civile” e quella “penale”, così che la natura pubblica o privata della struttura sanitaria coinvolta e del medico che vi opera (in tutti i sensi verrebbe da dire) sbiadisce, apparendo di scarso significato. Ed in effetti, di fronte a queste due forme di responsabilità non sussistono apprezzabili differenze riguardo alla natura della struttura o dei soggetti coinvolti. Quanto premesso dovrebbe sconsigliare l’analisi che qui si tenta di svolgere. Nonostante ciò, si cercherà di mettere in luce alcuni profili d’interesse che la nuova legge Gelli-Bianco sembra offrire relativamente alle responsabilità connesse alla natura “pubblica” dei soggetti coinvolti. Da questa prospettiva, la responsabilità civile è quella che più di altre sembra condizionare “le responsabilità” più tipicamente amministrative. Un esempio emblematico in tal senso è quello costituito dalla responsabilità amministrativo-contabile, di cui all’art. 9 della legge Gelli-Bianco. Non mancano tuttavia richiami ulteriori, pur se indiretti, ad altre forme di responsabilità rilevanti in tema, come nel caso costituito dalla responsabilità disciplinare del dipendente pubblico in connessione alla responsabilità penale in ambito sanitario. Non a caso, nella disciplina generale sul pubblico impiego del 2001 si prevede uno specifico coordinamento fra le due ipotesi di responsabilità summenzionate, segno evidente che le stesse possano talora arrivare a coesistere e/o sovrapporsi. Fin da una rapida lettura della legge Gelli-Bianco è comunque il menzionato art. 9 ad apparire come la previsione che più condensa in sé i diversi profili di interesse per questo contributo. Volendo anticipare in rapida sintesi gli stessi è possibile individuarli nel modo seguente: a) disciplina della responsabilità amministrativo-contabile e connessa azione di rivalsa; b) introduzione, in via implicita, di norme appartenenti al genus “anticorruzione”; c) previsione, anche qui in via implicita, di meccanismi di performance in funzione di bilanciamento rispetto al regime di favore apprestato nei confronti del sanitario (pubblico dipendente) dalla disciplina sulla rivalsa sopra accennata… (segue)



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