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NUMERO 3 - 06/02/2019

 Convergenza tra politiche di immigrazione e diritto penale. Alcuni aspetti problematici

L’accostamento del termine “sicurezza”, negli ultimi anni utilizzato in maniera strumentale e mediatica, alla parola “immigrazione” ha creato un binomio, sia a livello comunicativo sia a livello normativo, oramai difficilmente scindibile, soprattutto sul piano dell’opinione pubblica. L’adozione del decreto-legge n. 113 del 2018 convertito nella legge n. 132 conosciuto come “Decreto Sicurezza” ha fatto sì che il collegamento tra i due temi sia immediato quantomeno dal punto di vista comunicativo. Si tratta di un collegamento non solo formale e rafforzato dalle ragioni di necessità e urgenza che hanno portato a disciplinare con il medesimo atto aspetti differenti tra loro, ma anche sostanziale nella misura in cui si pone una nuova struttura normativa del sistema di riconoscimento della protezione internazionale. A fronte di diversi tipi di sicurezza invocati da una comunità politica, la percezione della sua assenza è differenziata e, dunque, si correla con la percezione della necessità di interventi diversi. Il concetto stesso di sicurezza, riferendomi in particolare a quella “nazionale”, non è tuttavia né immutabile, né tanto meno universalmente condiviso pur avendo la Corte costituzionale fornito una definizione ampia. Esso, nella sua definizione e applicazione, è inevitabilmente soggetto a interpretazioni che attingono e trovano legittimazione nella scelta politica, e, soprattutto, nelle contingenze storiche. Per riempire tale categoria e delimitarne i confini è necessario, di volta in volta, chiedersi chi o che cosa costituisca una minaccia e soprattutto da cosa provenga. Se negli anni 50-60 del secolo scorso la sicurezza nazionale era intesa esclusivamente in termini militari, come oggetto di attacco da parte di un altro Stato, lo sviluppo successivo ha portato ad una estensione di tale concetto rendendolo multisettoriale e ricomprendendo, quali fonti di possibile minaccia, anche i movimenti di guerriglia, le organizzazioni criminali e addirittura includendo, con una evidente estensione, i fenomeni naturali. Si è assistito ad una tale e progressiva estensione del concetto da ritenervi compresa non solamente la sicurezza a livello  internazionale (quindi come difesa verso l’esterno), ma anche quella interna e umana. Questo ampliamento se da un lato ha permesso di avere un concetto più rispondente alla realtà, dall’altro ha sfumato i confini della sicurezza nazionale, già poco determinati a priori, permettendo così una perdita di definizione dei limiti concettuali, la quale si riverbera sulla corretta identificazione e qualificazione delle scelte strategiche di soluzione alle minacce… (segue)



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