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NUMERO 4 - 20/02/2019

 Sulla Carta Sociale Europea quale parametro interposto ai fini dell’art. 117, comma 1, Cost.: note a margine delle sentenze della Corte Costituzionale n. 120/2018 e n. 194/2018

Sono trascorsi ormai più di quarant’anni da quando Federico Mancini stigmatizzava con forza la “chiusura provinciale della cultura giuridica italiana”, la cui tipica manifestazione è il “testardo rifiuto…all’impiego delle fonti internazionali”. La critica era formulata in sede di commento alla famosa decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 4 febbraio 1966, n. 5, la quale – considerato ancora vigente il d.l. lgt. 24 aprile 1945, n. 205, che vietava al personale militare e civile dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza di appartenere a partiti politici o a sindacati, anche se a carattere apolitico – invocava la natura politicizzata dell’azione sindacale per sancire la legittimità della citata disciplina, assimilando la fattispecie a quella regolata dall’art. 98, comma 3, Cost. Invero, nel sostenere l’abrogazione tacita del d.l. lgt. n. 205/1945, l’Autore denunciava il silenzio caduto sulla legge del 1958, con la quale l’Italia aveva ratificato la Convenzione OIL n. 87/1948 in tema di libertà sindacale, secondo il cui art. 9 “la legislazione nazionale dovrà determinare in quale misura le garanzie previste dalla presente convenzione si applicheranno alle forze armate ed alla polizia”. Al legislatore interno, dunque, sarebbe stata riconosciuta la mera facoltà di apporre limiti alle tutele ivi previste, non certamente quella di vanificarle, negandole: tra queste, anche il diritto dei lavoratori, senza distinzione alcuna, di costituire (e aderire a) organizzazioni sindacali (art. 2)… (segue) 



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