L’ordinamento austriaco offre un interessante campo di indagine circa le dinamiche istituzionali legate alla formazione di governi c.d. di “grande coalizione”, con particolare riguardo agli strumenti dell’opposizione parlamentare e alle garanzie costituzionali opponibili alle maggioranze parlamentari qualificate che sostengono il Governo. Dal 1945 ad oggi, infatti, l’Austria è stata governata per 45 anni da una c.d. “grande coalizione” formata dai due maggiori partiti: il partito popolare austriaco (ÖVP) e il partito socialdemocratico austriaco (SPÖ), e per circa 35 anni i governi in carica sono stati sostenuti da una maggioranza parlamentare superiore ai due terzi dei membri del Parlamento. La relativa stabilità del sistema partitico incide sull’applicazione degli istituti del governo parlamentare razionalizzato iscritti nella Costituzione e spiega in parte il tradizionale self-restraint del Presidente della Repubblica austriaco, il quale esercita con grande discrezione i poteri che pure la Costituzione gli attribuisce, come la nomina e la revoca del Cancelliere, la revoca dell’intero governo, lo scioglimento anticipato del Consiglio nazionale. Pur essendo eletto direttamente dal popolo con un mandato della durata di sei anni (art. 60 B-VG), e pur disponendo di importanti prerogative da esercitare quando sia minacciata la capacità di funzionamento degli organi centrali dello Stato, questi non detiene in effetti un vero potere di indirizzo politico. Come volle ribadire il Presidente Adolf Schärf all'indomani della sua elezione, nel 1957, “il Presidente federale non ha il compito di esercitare il proprio ufficio nel quadro di un determinato programma politico, la cui definizione e attuazione spetta invece al Parlamento e al Governo”. Riguardo al regime parlamentare austriaco si può parlare infatti di una forma solo apparentemente semi-presidenziale, ovvero di un semi-presidenzialismo a prevalenza del governo. Gli atti con cui il Presidente federale esercita le sue prerogative richiedono infatti una proposta del Governo o di un Ministro da questi delegato, e devono essere controfirmati dal Cancelliere, o dal Ministro competente, anche se con alcune importanti eccezioni (art. 67 B-VG)… (segue)
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