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La Repubblica di Finlandia ha una forma di governo “a tendenza presidenziale”, che risale alla carta costituzionale del 1919 e che, in buona parte, si è mantenuta nella successiva Costituzione del 2000. Il Presidente della Repubblica è infatti eletto direttamente dal corpo elettorale, ciò che contribuisce, già di per sé, a rafforzarne e a politicizzarne la posizione rispetto agli altri organi costituzionali. È eletto secondo il metodo del doppio turno di ballottaggio, dura in carica 6 anni ed è immediatamente rieleggibile solo una volta. Ha notevoli prerogative in materia di difesa e politica estera, peraltro attenuate dalla riforma costituzionale del 2011, volta a favorire un maggiore coinvolgimento del Governo e del Parlamento nell’elaborazione dell’indirizzo politico in questi ambiti. Fra l’altro, la prerogativa presidenziale in materia di ordinamento militare e di nomine a incarichi militari deve essere esercitata di concerto con il ministro competente. Inoltre, le decisioni sulla partecipazione della Finlandia a operazioni militari devono ora essere prese in conformità a una legge del Parlamento. Infine, specificamente in merito alla rappresentanza della Repubblica di Finlandia nell’ambito dell’Unione europea, sempre la riforma costituzionale ha attribuito al Primo Ministro, sottratto al Presidente, la legittimazione a partecipare al Consiglio europeo e a tutte le altre attività dell’Unione che richiedano la presenza del vertice dello stato. Complessivamente, la riforma del 2011 ha inteso riportare il circuito dell’indirizzo politico parlamentare in posizione più centrale rispetto al passato e, allo stesso tempo, sembra aver voluto sottintendere una legittimazione più piena della rappresentanza politica parlamentare rispetto a quella presidenziale, pure se godono ambedue di investitura democratica diretta. È di rilievo, però, che il Presidente ha conservato decisivi poteri in materia di nomina del Governo e di scioglimento anticipato del Parlamento… (segue)
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