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NUMERO 10 - 22/05/2019

 Vecchi e nuovi problemi in tema di efficacia diretta orizzontale della Carta

Le recenti sentenze della Corte di giustizia sul diritto alle ferie annuali retribuite, unitamente alle pronunce relative al divieto di discriminazione fondata sulla religione, forniscono nuova linfa e interessanti spunti per rimeditare su alcune questioni problematiche concernenti l'efficacia diretta della Carta nei rapporti tra privati e le sue implicazioni per il diritto interno. Innanzitutto, tali sentenze inducono a soffermarsi sull’art. 51, che rappresenta uno degli articoli della Carta più complessi e difficili da interpretare, poiché riflette le preoccupazioni degli Stati membri e le loro divisioni in relazione non solo alla tutela dei diritti fondamentali, ma anche alle prospettive future dell'Unione. Invero, alcuni Stati membri temono che i diritti fondamentali possano diventare uno strumento per limitare ulteriormente la loro sovranità nazionale, in particolare c’è la preoccupazione che la Carta possa avere l'effetto di attribuire alla Corte di giustizia una giurisdizione talmente ampia e generale sui diritti fondamentali da pregiudicare le loro competenze. Questo è verosimilmente il motivo per cui la Carta è stata formulata in modo ambiguo, prestandosi di per sé ad interpretazioni divergenti in merito alla questione del riconoscimento della sua applicazione diretta nei rapporti interprivati. Da un lato, vi è l’art. 51, par. 1, che si riferisce soltanto a istituzioni, organismi e organi dell’Unione nonché agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione senza menzionare i soggetti privati e le Spiegazioni della Carta non aiutano a comprendere il suo corretto significato, alimentando i dubbi sull’efficacia diretta orizzontale del catalogo dei diritti fondamentali. Dall’altro lato, questa efficacia è supportata da chiari riferimenti ai doveri dei singoli e della comunità nella parte del Preambolo della Carta in cui si afferma che “Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future”. Al contempo, vi sono ulteriori argomentazioni che convergono nella medesima direzione e fanno pendere la bilancia decisamente a favore del riconoscimento nella Carta dei doveri dei privati nei confronti di altri privati. In primo luogo, l'art. 52, par. 5, della Carta distingue in termini di giustiziabilità le disposizioni della Carta che garantiscono diritti da quelle che contengono principi, in quanto soltanto i primi (diritti) possono essere direttamente invocati dai singoli a tutela delle loro posizioni giuridiche, a differenza dei secondi (principi) che possono invece operare solo ai fini dell’interpretazione degli atti dell'Unione e degli Stati membri nonché del controllo della loro validità. Da questa distinzione si ricava sia che vi sono articoli della Carta che attribuiscono una situazione giuridica soggettiva ai singoli da far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali, sia che questa tutela giurisdizionale non è circoscritta ai soli rapporti verticali. Del resto, questa è la filosofia di fondo che ha caratterizzato la più risalente giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha più volte messo in risalto che non è affatto escluso che una norma del Trattato formalmente rivolta agli Stati membri sia idonea ad applicarsi anche nei rapporti tra privati… (segue)



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