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La recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) in materia di diritto alle ferie retribuite fa riflettere sui tempi lunghi – forse necessari – di evoluzione che talune materie richiedono, tempi che conducono a veri e propri snodi interpretativi. Le decisioni della Grande camera Bauer e Max-Planck, commentate in un seminario svoltosi presso la Corte di Cassazione il 7 febbraio 2019, hanno risvegliato in me l’anima, in verità mai sopita, della giuslavorista. Le note che seguono riprendono il filo del dibattito svoltosi in quell’occasione. Sono tornata con la memoria al confronto che si accese fra i giuslavoristi europei verso la metà degli anni 2000, incentrato sulla funzione delle norme inderogabili a fronte dell’espandersi di contratti di lavoro non-standard e, più in generale, sulle opinioni che si intrecciarono intorno al tema della flessibilità quale tecnica di gestione dei rapporti di lavoro. La disciplina europea dell’orario di lavoro si rivelò centrale in quel confronto e molto controversa, anche per la forte ostilità del Regno Unito, che ne rese difficile l’adozione e accese i toni di scontri mai attutiti sulle politiche sociali europee. La Corte di Lussemburgo ha più volte riscontrato in quell’ordinamento violazioni del diritto europeo nella materia dell’orario di lavoro e, più in generale, della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non si può non ricordare che fu l’allora Avvocato generale (AG) Tizzano a evocare per la prima volta la Carta dei diritti fondamentali (CDFUE) – a quel tempo non vincolante – nel caso BECTU, anch’esso un caso inglese, che riguardava lavoratori dello spettacolo assunti con contratti a termine di breve durata e per questo esclusi dal godimento del diritto alle ferie. L’AG mise in luce la “evidente vocazione’ della Carta, quando è consentito dalla natura delle disposizioni che essa prevede, a fungere da sostanziale parametro di riferimento per tutti gli attori della scena europea e suscitò commenti molto positivi da parte della dottrina… (segue)
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