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Il Seminario di Federalismi sulle “Recenti tendenze in tema di accesso al giudizio costituzionale” e il tema assegnato della legittimazione incidentale delle autorità amministrative indipendenti, alla luce della sentenza n. 13/2019 della Corte costituzionale, costituiscono un’occasione di riflessione per ripercorre e, soprattutto, mettere “alla prova” alcune tesi che ebbi modo esprimere nel libro del 2012 sulla legittimazione incidentale di nuovi giudici – o meglio anche organi – “a quo”. Si cercò infatti in quella sede di verificare l’ipotesi di spazi di accesso incidentale per alcune autorità indipendenti, sia pure per ipotesi di legittimazione da riconoscere “caso per caso” e “ai limitati fini” del sindacato di costituzionalità delle leggi. Di fronte all’opinione di chi, in alcuni casi, giunge a sostenere apertamente un passaggio di fatto, ormai realizzato, a un sindacato diffuso di costituzionalità, talora attraverso una malintesa dottrina sull’interpretazione conforme, il volume si concludeva, invece, e nonostante alcune discrasie e periodiche incoerenze nella giurisprudenza costituzionale sulla legittimazione, nel senso della vitalità del meccanismo incidentale, con particolare riferimento alla legittimazione a quo, quale garanzia di ottimale funzionalità ed elasticità di un sistema di giustizia costituzionale, che pure non prevede ipotesi di ricorso individuale diretto. Si trattava nel libro – e si tratta ancora oggi e costantemente per il futuro, anche alla luce della giurisprudenza via via intervenuta – di verificare se l’accesso incidentale abbia sopito la sua spinta propulsiva nel sistema di giustizia costituzionale o sia più vivo che mai e sia capace di gettare la “luce della Costituzione”, per usare la nota immagine, delle zone d’ombra o anche solo grigie del controllo di costituzionalità. E quello della persistenza delle zone d’ombra e grigie è tema sempre centrale, perché è il fattore che incide sullo stesso ricorrente dibattito sull’introduzione del ricorso individuale diretto nel nostro sistema di giustizia costituzionale. Tali zone si ricollegano infatti alla “esistenza di strettoie derivanti specialmente dalla impossibilità o difficoltà di una applicazione in un giudizio”. Se non si ravvedono o, ed è lo stesso, se vi sono comunque rimedi atti a ricondurre dinanzi al controllo di costituzionalità, le zone d’ombra e grigie, sono intrinsecamente più deboli gli argomenti a favore dell’introduzione, de jure costituzionale condendo, di una generale via di accesso individuale diretta dinanzi alla Corte. Naturalmente vale anche l’incontrario, nel senso che riprendono quota gli argomenti favorevoli all’introduzione di vie ulteriori di accesso diretto, sino a riconoscerlo anche al singolo, di fronte a strettoie eccessive causate proprio dalla chiusura della porta della legittimazione incidentale… (segue)
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