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NUMERO 13 - 03/07/2019

 L'ordinanza n. 17 del 2019 e l'accesso del singolo parlamentare tra profilo soggettivo e profilo oggettivo

In una riflessione, quale quella che ci impegna oggi, incentrata sul tema dell’accesso alla Corte costituzionale, l’ord. 17/2019 si qualifica senza dubbio come centrale per diverse ragioni. In primo luogo, perché si tratta di una pronuncia emessa nella fase liminare dell’ammissibilità di un conflitto tra poteri, giudizio che, come noto, presenta le maggiori peculiarità sul fronte processuale e che si configura – anche in ragione di queste peculiarità - come il più “politico” (con tutte le accortezze del caso sull’utilizzo del termine, quando riferito ad un soggetto di giurisdizione quale è la Corte costituzionale) tra i giudizi della Corte. In assenza, infatti, di un catalogo di soggetti cui l’ordinamento riconosce la qualifica di potere dello Stato e conseguentemente la legittimazione a sollevare conflitto, è la stessa giurisprudenza della Corte, che sulla base dei criteri di cui all’art. 37 della legge n. 87/1953, stabilisce di volta in volta l’ammissibilità al conflitto sotto il profilo soggettivo e dunque chi può accedere. La pronuncia è, pertanto, centrale perché segna proprio con riferimento al soggetto legittimato un’apertura che potrebbe definirsi “storica”, se il termine non suonasse enfatico nonché abusato; i giudici costituzionali hanno, infatti, riconosciuto la qualifica di potere dello Stato al singolo parlamentare, nei termini che si dirà, segnando così una significativa evoluzione giurisprudenziale. L’apertura al singolo parlamentare, tema su cui già la dottrina più risalente si è ampiamente soffermata, non era in verità mai stata esclusa dalla Corte, la quale fin dalla ord. 177/1998 su un caso di insindacabilità ex art. 68 che vedeva coinvolto il deputato Sgarbi, aveva in tutte le occasioni usato la famosa clausola di salvaguardia (che aveva finito col sembrare piuttosto una mera clausola di stile) secondo la quale “ il conflitto sollevato dal deputato Sgarbi é circoscritto ai rapporti tra prerogative parlamentari e autorità giudiziaria delineati dall’art. 68, primo comma, Cost., restando impregiudicata la questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato” (corsivo nostro). Rispetto a tale consolidato orientamento, questa volta la Corte costituzionale ha definitivamente accolto la tesi del singolo parlamentare come potere dello Stato, elencando anche le attività con riferimento alle quali tale qualifica può essere riconosciuta… (segue)



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