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NUMERO 16 - 04/09/2019

 L'autorizzazione a procedere per i reati ministeriali: alcune puntualizzazioni a seguito del caso della nave ''Diciotti''

Il 20 marzo 2019 il Senato della Repubblica respingeva con una maggioranza di 237 voti (a fronte di 61 contrari e senza astenuti) la richiesta di autorizzazione a procedere per il reato di sequestro di persona avanzata dal cd. Tribunale dei ministri di Catania contro il ministro dell’Interno pro tempore, Matteo Salvini. La vicenda, che ha avuto notevole risonanza sui giornali, anche stranieri, era cominciata nell’agosto dell’anno precedente, quando a 177 migranti soccorsi al largo dell’isola di Lampedusa dalla nave pattugliatore della Guardia costiera italiana “Diciotti” (che aveva provveduto al salvataggio, prelevando il carico umano da un barcone proveniente dalla Libia, inizialmente respinto da Malta) su indicazione del titolare del dicastero del Viminale era stato impedito per alcuni giorni lo sbarco nei porti italiani, in mancanza di un accordo sulla loro ricollocazione tra i Paesi membri dell’Unione europea. Tali eventi, peraltro, avevano da subito sollecitato l’attenzione dei magistrati siciliani, tra cui la Procura di Catania, che, tuttavia, il 1 novembre aveva richiesto l’archiviazione, mentre, ad inizio dell’anno successivo, il Tribunale dei ministri del Capoluogo etneo, competente per territorio, decideva diversamente, inoltrando il 24 gennaio a Palazzo Madama l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione prevista come condizione di procedibilità dell’azione penale nei confronti di ministri per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, ai sensi di ciò che dispone l’art. 96 Cost., come riformulato dalla l. cost. 1/1989. Peraltro, lungi dallo spegnere il clamore fino a quel momento suscitato dai fatti così sinteticamente richiamati, la delibera parlamentare dava piuttosto la stura, oltre che ad accese polemiche politiche, anche a rilevanti questioni dottrinarie, anzitutto per l’indubbia delicatezza delle situazioni che vengono a confronto allorché, con il richiamo alla categoria dell’atto politico (presuntivamente) insindacabile per effetto del diniego di autorizzazione, alle ragioni umanitarie si contrappongono limiti alle istanze di tutela di diritti e libertà fondamentali garantiti alla persona in quanto tale  (tra cui, anzitutto, la stessa libertà personale)non solo dalla Costituzione nazionale, ma in misura sempre crescente anche dal diritto internazionale e sovranazionale, in nome di un’invocata esigenza di conservazione della sovranità dello Stato di ingresso (ed eventuale soggiorno) dei migranti e richiedenti asilo. Una sovranità, peraltro, conviene a margine notare, sempre più incisa dal processo di integrazione europea, quale dinamica massicciamente presente nelle circostanze considerate. Da qui l’opportunità di tornare, a trent’anni dalla modifica dell’art. 96 della Costituzione, su taluni profili del novellato procedimento per i reati ministeriali più strettamente attinenti alle vicende considerate, per lo meno con riferimento a contenuto, significato e limiti del richiamato intervento parlamentare. Invero, com’è abbondantemente noto, la citata legge di revisione n. 1 del 1989, volta nel complesso a “depoliticizzare” il procedimento penale a carico dei ministri per i reati funzionali, ha, tuttavia, fatto salvo un “filtro politico” allorché l’art. 9, III co. l. cost. 1/89 stabilisce che, se il Collegio per i reati ministeriali appositamente istituito presso il Tribunale competente per territorio non dispone l’archiviazione, si apre una fase parlamentare, di autorizzazione al processo penale, potendo l’Assemblea di volta in volta competente (ai sensi dell’art. 5 della citata legge costituzionale) negare a maggioranza assoluta l’autorizzazione (soltanto) ove reputi, con valutazione (espressamente definita dalla stessa legge) “insindacabile”, che l’inquisito abbia agito “per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo”… (segue)



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