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NUMERO 7 - 05/04/2017

La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di giustizia in tema di 'controlimiti' costituzionali: è un vero dialogo?

  Alea iacta est. La Corte costituzionale ha deciso quale risposta fornire alle due ordinanze di rimessione proposte dalla Corte d’Appello di Milano e dalla Cassazione, terza sezione penale. Con dette ordinanze si sollecitava la Consulta a dare per la prima volta corso alla giurisprudenza costituzionale in tema di ”controlimiti” all’applicazione delle norme dell’Unione in ragione del vulnus provocato dalla precedente sentenza Taricco al principio di legalità in materia penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. La prima risposta non è nel senso di accogliere immediatamente le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici a quibus e riferite alla legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona, ma di adottare a sua volta un’ordinanza (n. 24 del 2017) con la quale, per la terza volta (seconda nel contesto di un procedimento incidentale) attiva il meccanismo del rinvio pregiudiziale di interpretazione. Nell’ordinanza la Consulta propone alla Corte di giustizia una lettura “alternativa” alla precedente sentenza Taricco, con la garbata quanto ferma avvertenza che, qualora i suoi suggerimenti non fossero accolti, non esiterebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge di esecuzione del Trattato di Lisbona, in applicazione della (peraltro innominata) teoria dei “controlimiti” costituzionali. La causa è stata registrata presso la cancelleria della Corte di giustizia con il numero C-42/17 ed ha assunto il nome (meglio, le iniziali) delle parti dei due giudizi a quibus, M.A.S. e M.B. Accogliendo la richiesta formulata nell’ordinanza di rinvio, il 28 febbraio 2017 il Presidente della Corte di giustizia ha deciso di sottoporre la causa al procedimento accelerato disciplinato dall’art. 105 del Regolamento di procedura della Corte, motivando detta decisione in ragione della necessità di eliminare, con una rapida risposta ai quesiti, le “gravi incertezze applicative” emerse in processi penali pendenti sul significato da attribuire al diritto dell’Unione... (segue)



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