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di Giuliana Speranza
Le competenze delle regioni nei rapporti internazionali
Con la sentenza n. 131 del 14 maggio 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune norme della legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007 di “Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria” relativa alla disciplina generale dell’attività internazionale dell’Ente. Il giudizio espresso dalla Consulta è indubbiamente assai interessante essendo definiti con lo stesso alcuni aspetti del contenuto e dei limiti del “potere estero” delle Regioni alla luce di quanto previsto dal nuovo testo dell’art. 117 introdotto con la riforma del Titolo V della Costituzione.
Per meglio comprendere l’identità del problema trattato nella sentenza e la rilevanza degli effetti che la pronuncia della Consulta comporta, va menzionata innanzi tutto la posizione precedente alla L. cost. 3/2001, assunta in argomento dalla Corte medesima, prendendo atto che il dilemma relativo al ruolo delle Regioni nei rapporti con gli altri Paesi, già emerse a seguito della trasmissione alle stesse di poteri normativi, effettuata con il D.P.R. 24.07.1977, n. 616.
Prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto, data la specialità dei “rapporti internazionali”, solo lo Stato si poteva ritenere competente ad occuparsene, perché unico riconosciuto in possesso di una soggettività internazionale e, quindi, della competenza e della responsabilità a dare esecuzione agli obblighi assunti verso altri Stati; ed ancora perché unico a poter essere considerato in grado di assicurare una ineludibile unitarietà ai rapporti con gli altri Paesi in base alla propria identità che neppure il Governo, ma solo il Parlamento si valutava in grado di esprimere. Prima dell’emanazione del decreto menzionato, ogni intervento delle Regioni nell’esercizio di “potere estero” restava evidentemente escluso anche nel caso in cui esso riguardasse materie di competenza normativa di tali Enti. La Corte Costituzionale lo confermò con la sentenza n. 46 dell’11.07.1961.
Con il D.P.R. 616/1977, riconosciuta la potestà normativa prevista dall’art. 117Cost., alle Regioni furono consentite azioni anche all’estero nelle materie di loro competenza, ma ad esclusivo scopo promozionale previa intesa con il Governo nell’ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento predisposti dallo stesso; restava solo allo Stato, invece, la potestà di promuovere e gestire rapporti internazionali, il potere, cioè, di assumere obblighi in tale ambito e di darvi esecuzione. E’ evidente, quindi, che anche dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, la posizione delle Regioni a livello internazionale rimaneva ancora alquanto marginale.
(segue)
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