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Cass. SS.UU., sent. n. 26972/2008,
Corte di Cassazione, Sentenza n. 26972/2008, le SS. UU. in tema di danno esistenziale
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di configurare il danno esistenziale come categoria autonoma nell’ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.
In particolare, le Sezioni Unite hanno condiviso l'orientamento secondo il quale “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate”. Di conseguenza, “non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale», perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nella sfera dell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario, né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione”.
Relazione del Tribunale ordinario di Roma - Collegio per i reati ministeriali - sul caso Almasri
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