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NUMERO 23 - 03/12/2008

 Riflessioni in punta di penna sul principio di specialità regionale

In occasione di questo numero di Federalismi cercherò di dare una rapida (e parziale) risposta a prima impressione ad un quesito davvero importante:
Quali sono le ragioni e i fini della specialità? E, ancor prima, la specialità è un principio immanente nel sistema?
Sebbene la questione si proponga in termini tanto ampi e radicali, mi limiterò qui solo a qualche piccolissimo spunto di riflessione, senza alcuna pretesa di completezza o sistematicità.
Va subito detto che non esiste una sola specialità e ciò non solo perché esistono più ordinamenti speciali (differenziati anche tra loro), ma anche e soprattutto perché esistono due diverse specialità: quella che trova fondamento nella costituzione del 1948 e negli statuti speciali di quella che potremmo chiamare la Prima Repubblica delle Autonomie e quella nata dalle leggi costituzionali che hanno modificato il Titolo V della Costituzione e gli statuti delle regioni ad autonomia differenziata. La portata e il peso delle modifiche recate alla richiamata partizione della seconda parte della Costituzione e agli statuti-leggi costituzionali, a cavaliere del passaggio di secolo (1999-2001), è tale che si può ben parlare (quantomeno) di una Seconda Repubblica delle Autonomie. Non va sottovalutato, però, - sia qui notato marginalmente - che la potenziale portata innovativa di alcuni principi, seppure qui inseriti, è tale da poter incidere significativamente anche sulla prima parte della Carta costituzionale (si pensi ad es. ad alcune possibili interpretazioni del principio di sussidiarietà orizzontale o del principio di prevalenza dell’ordinamento comunitario e internazionale sulla legislazione della Repubblica). 

(segue)



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