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NUMERO 24 - 17/12/2008

 Dall'art.37 cpc alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24883 del 2008

Ai sensi dell’art. 37 co. 1 c.p.c. il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e dei giudici speciali può essere “rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”. La formulazione della norma sembra favorire una interpretazione nel senso che l’esame della questione di giurisdizione sia sempre possibile, su impulso di parte o per rilievo officioso del giudice presso il quale il processo penda, finché questo non sia terminato con una sentenza che lo chiuda definitivamente. Una tale conclusione è, però, smentita da una lunga elaborazione giurisprudenziale che, nel tempo, ha rimodellato il senso normativo della predetta disposizione, sino a modificarne quello originario. E’ opportuna una sintetica rassegna riepilogativa delle principali tappe che hanno condotto la giurisprudenza in questo lento ma inarrestabile processo dicontenimento dell’art. 37 co. 1 c.p.c..
 
1.1) Nell’ipotesi che la questione di giurisdizione abbia costituito unico oggetto di una pronuncia, non impugnata, emessa dal giudice di merito, ai sensi degli artt. 187, comma 3, e 279, comma 2, c.p.c., è successivamente precluso il riesame della questione di giurisdizione sia da parte del medesimo giudice che abbia prima dichiarato la propria giurisdizione con sentenza non definitiva passata in giudicato sia da parte del giudice del grado superiore attraverso l’impugnazione della sentenza definitiva sia da parte della Cassazione nella sede del (non più proponibile) regolamento preventivo di giurisdizione. Non è necessario affrontare in questa sede il complesso tema dell’eventuale efficacia esterna o extraprocessuale che tale giudicato è idoneo a produrre in giudizi diversi. E’ sufficiente constatare che, nel sopra ricordato orientamento, l’efficacia preclusiva (endoprocessuale) all’ulteriore esame della questione di giurisdizione nelle successive fasi del giudizio è ottenuta utilizzando la tecnica del “giudicato” formatosi sulla medesima questione, in quanto decisa espressamente dal giudice. Questa soluzione rappresenta una prima messa in discussione della teoria di Chiovenda secondo il quale di giudicato potrebbe parlarsi solo in senso sostanziale, cioè con riguardo alle statuizioni che affermino una volontà concreta di legge che riconosca o disconosca un bene della vita, e non a quelle aventi ad oggetto soltanto questioni pregiudiziali di rito.



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