stato » dottrina
-
di Ettore Jorio
Federalismo fiscale e sanità
“Federalismo Fiscale e Sanità” rappresenta, da sempre, un binomio inscindibile. Dalla combinata formulazione delle rispettive discipline dipendono, infatti, le sorti della finanza pubblica, del sistema tributario e, di conseguenza, della portata dei diritti di cittadinanza, soprattutto quelli riferiti alla Salute e al sociale. Una interdipendenza primaria tra le due materie-ambito dalla quale dipenderà lo spessore dell’assistenza salutare e, con essa, i livelli essenziali delle prestazioni costituzionalmente protetti (comma 2, lettera m, art. 117 Cost.), “specializzati” in Lea e Liveas.
Dunque, un legame storico, quello tra federalismo fiscale e sanità, divenuto così sin dal ‘99, con l’approvazione della cosiddetta riforma ter, il d.lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 che ha sensibilmente integrato e modificato il d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, introduttivo dell’aziendalizzazione del sistema. Quindi, prima che intervenisse la revisione costituzionale definitivamente approvata con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Più esattamente, una siffatta “sinergia” legislativa è originariamente emersa allorquando è stato attribuito il titolo all’art. 19 ter dell’integrato testo del d.lgs. 502/92: “Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a garanzia della coesione e dell’efficienza del Ssn”. Un precetto (rectius, una titolazione) certamente interessante che, tuttavia, forse a causa del contenuto non propriamente all’altezza dell’intestazione argomentativa, è risultato essere - alla conta della legislazione successiva - una enunciazione di mero principio. Ciò a dimostrazione di quale idea si avesse all’epoca e in quale considerazione si tenesse il federalismo e, in specie, quello fiscale.
Da quegli anni in poi, nonostante fosse lì per essere approvata la revisione costituzionale del 2001 e, con essa, il novellato art. 119 Cost., si è registrato un mancato adeguamento, soprattutto culturale, che ha fatto sì che la politica si rendesse responsabile di colpevoli ritardi nell’attuare la Costituzione in termini di finanziamento pubblico, in senso lato. Tutto questo è avvenuto, in particolare modo, nella parte in cui necessitava individuare norme applicative e strumenti che garantissero, da una parte, l’autonomia finanziaria delle Regioni e, dall’altra, le risorse necessarie ad assicurare alle medesime l’integrale finanziamento (comma 4, art. 119 Cost.) delle funzioni attribuite loro in materia sanitaria.
Il federalismo fiscale non realizzato ha rappresentato, quindi, una grave inadempienza dell’ultimo decennio, che ha fatto in modo che il finanziamento della Salute fosse abbandonato a se stesso, “tormentato”, sempre di più, ad ogni successivo passaggio normativo routinariamente recato nelle leggi finanziarie che si sono avvicendate e nei correlati provvedimenti legislativi cosiddetti di accompagno.
(segue)
ITALIA - DOTTRINA
A cross-sectional analysis of the Transmission Protection Instrument: between economical needs and outdated Treaties
Matteo Bursi (21/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Le ipotesi di judicial overhaul in Israele
Enrico Campelli (21/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
La concorrenza in sanità e la garanzia della tutela della salute del cittadino
Francesco Giulio Cuttaia (21/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Quale futuro per il referendum? Considerazioni sul giudizio di ammissibilità e possibili svolte ermeneutiche de jure condito
Giovanni Guzzetta (21/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Il ruolo dell’esecutivo nell’incerto futuro delle concessioni demaniali marittime
Anna Maria Liscio (21/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Credito al consumo e disciplina del rimborso anticipato: dalla Lexitor alla Corte costituzionale
Roberta Lo Conte (21/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Economia circolare e contrasto alla criminalità ambientale nel ciclo dei rifiuti
Anna Chiara Nicoli (21/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Gli strumenti di contrasto alla homelessness
Francesca Nugnes (21/03/2023)