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Il tema sul quale proporremo alcune brevi osservazioni di tipo problematico riguarda la tematica del federalismo fiscale letta nel quadro dei rapporti esistenti fra modelli di decentramento politico e princìpi fondamentali costituzionali. In tale quadro, una prima questione – diremmo di vocabolario – è posta dall’improprio richiamo, all’interno del ddl AS 1117, recante, appunto, la “Delega al Governo per l’attuazione del federalismo fiscale” ad un inesistente federalismo, che rinvierebbe ad una presunta maggiore idoneità delle forme federali nell’assicurare la garanzia dei diritti di cittadinanza nell’ambito dei territori nei quali si articola lo Stato. Ancorché potrà risultare superfluo sottolinearlo, il nomen federale assegnato alla disciplina di attuazione dell’art. 119 Cost. poco ci aiuta nel dipanare le complesse problematiche attuative della citata disposizione costituzionale. Una prima riflessione, per tale ragione, sarà di tipo comparatistico, e riguarderà i rapporti fra diritti e Stati membri nell’esperienza costituzionale tedesca. Se infatti analizziamo tale forma di Stato, vedremo come, diversamente dalle scarne previsioni dell’art. 117, III comma, della Costituzione italiana, lo spazio normativo riconosciuto alla competenza concorrente dei Laender (art. 74 LFB) si estenda alla stessa materia dei diritti fondamentali classici. Un lungo elenco composto di 26 “oggetti” di legislazione concorrente vanno a dare senso concreto alla forma federale dello Stato tedesco. Fra tali ambiti, ricordiamo per il loro rilievo, ad esempio, il diritto civile, il diritto e l’esecuzione penale, l’ordinamento giudiziario e la procedura; lo stato civile; il diritto di riunione e di associazione; il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri; il diritto del lavoro, compreso l’ordinamento dell’impresa, la protezione del lavoro, il collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro la disoccupazione. Il lungo elenco delle competenze concorrenti costituzionalmente attribuite ai Laender, in ogni caso, porta a ricordare come, secondo l’art. 72, I co., della Legge Fondamentale, in tali ambiti, i Laender abbiano competenza legislativa solo quando e nella misura in cui la Federazione non faccia uso del suo diritto di legiferare. Con esiti universalmente apprezzati per l’esistenza di un principio cooperativo nei rapporti fra Bund e Laender, l’ordinamento costituzionale tedesco assicura la priorità del diritto federale sul diritto del Land (art. 31); garantisce l’equiparazione civica di tutti i tedeschi (art. 33); assicura altresì che, nell’ambito della legislazione concorrente, la Federazione ha “il diritto di legiferare quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell’unità giuridica o economica nell’interesse dello Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale” (art. 72, II co., LF).
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