stato » dottrina
-
di Juri Rosi
La riforma delle Comunità montane
La potestà legislativa regionale in materia di comunità montane ha ricevuto legittimazione dalla legge statale istitutiva delle stesse, che le qualificava come enti locali associativi, disciplinati e costituiti con legge regionale. La legislazione successiva non ha mutato l’impianto iniziale, al punto che è chiaramente positivizzata la competenza della legge regionale a disciplinare tutti gli aspetti caratterizzanti l’ente montano.
Lo spazio di manovra a disposizione del legislatore regionale deve essere analizzato alla luce del mutato riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni determinato dalla riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione. Non sembra infatti ancora risolta la questione relativa alla fonte attualmente competente a disciplinare le comunità montane.
Alla legislazione residuale regionale spetta la disciplina di tutte le materie non espressamente riservate in via concorrente o esclusiva allo Stato. Quest’ultimo, per espressa previsione costituzionale, è l’unico soggetto competente in relazione alla legislazione elettorale, agli organi di governo ed alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane” (art. 117, co. 2, lett. p), della Costituzione ).
La questione che anima il dibattito consiste nel trattamento da riservare alle forme associative degli enti locali, nel senso della loro riconducibilità alla competenza legislativa statale, piuttosto che a quella regionale. Il nocciolo del problema, a voler semplificare, può essere individuato nel tipo di interpretazione che si fornisce dell’art. 117, co. 2, lett. p) della Costituzione.
Un’interpretazione restrittiva della clausola in esame comporta la sua riferibilità esclusivamente nei confronti di comuni, province e città metropolitane. La naturale conseguenza è rappresentata dalla perdita della potestà legislativa da parte dello Stato nei confronti delle forme associative degli enti menzionati. Dato che il nuovo art. 117 della Costituzione non indica espressamente le comunità montane né tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di competenza concorrente tra Stato e regioni, non resta che riferirne l’intera disciplina alla competenza residuale regionale.
(segue)
ITALIA - DOTTRINA
Osservatorio di diritto sanitario - 29 luglio 2026
(29/07/2026)
ITALIA - DOTTRINA
La comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari nel rapporto con i media
Giovanni Barozzi Reggiani (28/07/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Due siciliane alla Costituente: Maria Nicotra Fiorini Verzotto e Ottavia Penna Buscemi
Nancy Caruso (28/07/2026)
ITALIA - DOTTRINA
La governance del calcio (e dello sport in genere) fra democrazia e autonomia: un asset imprescindibile per il fan engagement
Guido Clemente di San Luca (28/07/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Sulle cause dell’astensionismo elettorale
Lorenzo Moroni (28/07/2026)
ITALIA - DOTTRINA
La qualità della normazione tra genere e generazioni
Marta Picchi (28/07/2026)
ITALIA - DOTTRINA
La crisi del parlamentarismo tra integrazione europea e trasformazioni della rappresentanza
Antonella Sciortino (28/07/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Le buone pratiche clinico-assistenziali e organizzative oltre la responsabilità medica
Francesco Merenda (24/07/2026)