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NUMERO 10 - 20/05/2009

 Il referendum approvativo nel nuovo Statuto della Regione Campania

L’art. 15 dello Statuto della Campania, approvato in seconda deliberazione e pubblicato il 26 febbraio 2009, introduce un referendum di tipo «approvativo» completamente nuovo per una regione ad autonomia ordinaria.
In questa seconda stagione statutaria, come del resto nella prima, la maggior parte dei nuovi Statuti si è limitata a disciplinare il referendum abrogativo e consultivo, proponendo un’interpretazione - per così dire - “timida” della propria competenza in materia referendaria. Solo alcune Regioni - come si vedrà di seguito - collegano lo svolgimento del referendum all’iniziativa legislativa popolare per spingere il Consiglio regionale a pronunciarsi.
L’art. 15 dispone che cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinché sia sottoposta per l’approvazione al referendum popolare. La proposta viene presentata al Consiglio o alla Giunta e se nel termine di sei mesi dalla presentazione non è approvata o è «approvata con modifiche sostanziali» è sottoposta a voto popolare. Quindi il 3° comma dell’art. 15 afferma che «la proposta è approvata» se viene raggiunto il quorum, cioè, se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Lo statuto campano introduce un meccanismo che non trova eguali almeno negli Statuti ad autonomia ordinaria: se l’iniziativa popolare non viene approvata, essa è automaticamente sottratta al Consiglio (o alla Giunta) e sottoposta al voto popolare.

(segue)



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