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NUMERO 11 - 03/06/2009

 Corte costituzionale e leggi in luogo di provvedimento (nota a Corte cost., sent. n. 137/2009)

Nella sent. 8 maggio 2009, n. 137, la Corte cost. risolve in poche battute una delle ricorrenti questioni di legittimità costituzionali concernenti leggi-provvedimento. La questione è stata sollevata in via incidentale dal TAR Lazio in relazione all'art. 17 ed alla tabella B della legge Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007), dove si dispone il concorso della Regione alle iniziative sociali, culturali e sportive di carattere locale attraverso l’erogazione di contributi a destinatari specificamente indicati nella citata tabella. La Corte fa il punto della propria giurisprudenza in materia di leggiprovvedimento, ricordando che con tale locuzione, variamente declinata in dottrina, intende un atto o una disposizione con forza di legge che “incide su un numero determinato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto”, secondo una lettura classicamente mortatiana. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte non è preclusa alla legge ordinaria, statale e regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto.

(segue)



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