
La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha introdotto, al penultimo comma dell’art. 117 Cost., la previsione in base alla quale “la legge regionale ratifica le intese della Regione con le altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l’individuazione di organi comuni”. A seguito di questa innovazione, gli Statuti regionali di “seconda generazione” hanno dedicato alcune previsioni all’istituto, anche se ciò è stato fatto limitandosi – nella maggior parte dei casi - alla semplice riproduzione nella fonte regionale del dettato costituzionale, nonostante esistano le condizioni per l’implementazione e la differenziazione della disciplina dell’istituto a livello regionale.
Per la prima volta, dunque, compare in Costituzione un riferimento esplicito alle intese tra Regioni, poiché prima del novembre 2001, a parte i richiami presenti in alcuni statuti regionali, esse erano disciplinate solo da fonti statali di rango primario.
(segue)
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