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NUMERO 13 - 01/07/2009

 Norme penali di favore e zone d'ombra della giustizia costituzionale.

La locuzione norma penale di favore viene comunemente utilizzata dalla dottrina per indicare ogni norma penale che preveda una disciplina più favorevole al reo, rispetto a preesistenti incriminazioni. Si tratta di una categoria di norme estremamente eterogenea, nella quale si tende a ricomprendere indistintamente tutte le disposizioni penali che abrogano una incriminazione, che rendono meno grave la punizione del reato, che restringono la fattispecie legale, che degradano un delitto in contravvenzione, ovvero altrimenti si risolvono in un regime penalistico meno grave per l’imputato.
 Tuttavia, alla luce di un recente trend giurisprudenziale, di cui la sentenza n. 161 del 2004 della Corte costituzionale costituisce il primo timido segnale, è opportuno restringere la categoria appena definita alle sole leggi di deroga a norme incriminatrici di portata generale, che siano contestualmente vigenti. Oltre tale confine, per ciò che concerne le norme abrogatrici di preesistenti fattispecie, la dottrina più attenta preferisce utilizzare la nozione di leggi penali più favorevoli, per indicare, de residuo, ogni altra norma più mite.
Con riserva di approfondire in prosieguo l’argomento, si può anticipare sin d’ora che, rispetto a tale genere di norme, il giudice delle leggi dichiara con una certa fermezza la propria incompetenza, per evitare di conculcare la discrezionalità del legislatore in materia penale.
Ci si consenta, tuttavia, di manifestare sin d’ora una certa insoddisfazione per tale orientamento giurisprudenziale che, di fatto, creando una nuova zona d’ombra della giustizia costituzionale, si pone in totale distonia con l’esigenza, più volte affermata dalla Corte, di limitare l’esistenza di zone franche dell’ordinamento giuridico.

(segue)



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