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NUMERO 13 - 01/07/2009

 La figura dell'assessore nell'ordinamento regionale

Le originarie disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione italiana del 1948, gli Statuti speciali nonché, per quanto concerne le Regioni ordinarie, la L. 11 febbraio 1953, n. 62 in un primo tempo e i successivi Statuti poi, disegnavano, seppure con lievi differenze tra le Regioni speciali e tra queste ultime e quelle ordinarie, una forma di governo incentrata sul Consiglio, che costituiva l’unico organo eletto a suffragio universale e diretto; accanto al Consiglio si ponevano l’organo esecutivo Giunta e il suo Presidente.
Secondo le disposizioni costituzionali il Consiglio appariva come l’organo della Regione collocato in posizione predominante: esso eleggeva tra i suoi membri il Presidente e gli altri componenti della Giunta ed inoltre deteneva la funzione normativa, in quanto, da una parte, esercitava la potestà legislativa e quella regolamentare e, dall’altra, condivideva la potestà statutaria con il Parlamento della Repubblica. Al Presidente della Giunta erano attribuiti la rappresentanza della Regione, il potere di promulgare le leggi e i regolamenti regionali nonché la direzione, sulla scorta delle istruzioni del governo nazionale, delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

(segue)



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