Log in or Create account

NUMERO 18 - 23/09/2009

 Note in tema di immutabilità del giudice

Il principio della immutabilità del giudice è un principio generale del nostro ordinamento processuale che risponde alla “necessità che chi decida conosca” e che vuole quindi assicurare che il giudice chiamato a decidere una questione sia esattamente quello che ne abbia avuto la piena cognizione.  Esso trova la propria traduzione, all'interno dei codici di rito, nell'art. 276, comma l, c.p.c. e nell'art. 525, comma 2, c.p.p. Un primo aspetto che merita di essere puntualizzato è quello riguardante il momento in cui tale principio "inizia" ad operare. Per quanto riguarda il giudizio civile la giurisprudenza ha stabilito che “il principio  della immutabilità del Giudice collegiale fissato nell'art. 276 c.p.c. trova attuazione solo dal momento dell'inizio della discussione e va quindi valutato esclusivamente in relazione alla decisione che segue tale discussione”. Il principio de quo opera non in assoluto, ma relativamente alle singole fasi in cui si articola il giudizio, mentre "irrilevante è la diversa composizione del collegio nelle fasi anteriori: sicchè, "può ritenersi colpito da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., soltanto il provvedimento emesso da un giudice che non ha partecipato alla relativa discussione".

 



Execution time: 23 ms - Your address is 3.15.27.225
Software Tour Operator