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NUMERO 3 - 10/02/2010

 Il potere cautelare della Corte costituzionale nel giudizio in via d'azione

L’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, prevede che la Corte costituzionale possa, nell’ambito del conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni o tra Regioni, sospendere per gravi ragioni e con ordinanza motivata l’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto stesso. La sospensione, ai sensi dell’art. 28 delle Norme Integrative, può essere chiesta in qualsiasi momento, anche nell’udienza di discussione, e la Corte provvederà al riguardo in camera di consiglio, uditi i rappresentanti delle parti e previe le indagini che ritenga opportune.
Dopo cinquant’anni questo stesso potere è stato esteso ai giudizi sulle leggi sollevati in via principale, in forza della legge 5 giugno 2003, n. 131, c.d. legge “La Loggia”, il cui art. 9, comma 4, ha sostituito il vecchio testo dell’art. 35, l. n. 87/1953.
Nella Relazione illustrativa al d.d.l. n. 1545, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 19 aprile 2002, l’introduzione del potere di sospensiva della Corte nei giudizi in via d’azione veniva giustificata, in particolare, in ragione del «nuovo sistema di verifica, successivo alla pubblicazione della legge regionale (e non più preventivo)», dovuto all’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3... (segue)
 
 



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