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FOCUS - Semplificazione e qualità della normazione

 Politiche di semplificazione normativa e strumenti “taglia-leggi” (Criticità e possibili soluzioni di un rebus apparentemente irresolubile)

Proprio in coincidenza con l’avvio della XVI Legislatura attualmente in corso, chi scrive si era posto l’obiettivo di effettuare una prima riflessione organica sullo stato di attuazione del complesso ed inedito meccanismo di semplificazione della normativa nazionale introdotto dall’art. 14, commi da 12 a 24, della legge n. 246 del 2005, provandone ad individuare i principali nodi problematici e le prospettive di concreta attuazione (cfr. Cecchetti¹, 258 ss.), all’esito della fase di ricognizione della legislazione formalmente vigente prevista nel comma 12 e conclusasi con i risultati del primo biennio di attività del Governo documentati nella c.d. “Relazione Pajno” del dicembre 2007 (Relazione al Parlamento sull’attuazione dell’art. 14, comma 12, della legge 28 novembre 2005 n. 246 (“taglia-leggi”), consultabile in http://www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/Legge-28-n/Relazione-/Relazione-taglia-leggi-finale-2007_12_11.pdf).
In quello studio si era provato a dare conto del nuovo corso intrapreso dal legislatore italiano nelle politiche di semplificazione normativa con la disciplina appena richiamata; delle profonde novità – ma anche di alcune aporie – collegate allo strumento della clausola di abrogazione presuntiva e generalizzata di tutte le disposizioni legislative pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 – anche se modificate con provvedimenti successivi – qualora non fossero state espressamente fatte salve con appositi decreti legislativi da emanarsi entro il 16 dicembre 2009 (c.d. “clausola ghigliottina”, di cui al comma 16) e non ricadessero all’interno di alcune categorie tipologiche di disposizioni legislative espressamente e direttamente garantite dalla stessa legge nella loro permanenza in vigore (comma 17); dei numerosi problemi interpretativi e applicativi scaturenti dalle due deleghe conferite al Governo (oltre che dalla connessa ed ulteriore delega alla emanazione di decreti integrativi e correttivi, di cui al comma 18): la prima (comma 14), volta all’adozione – con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, di decreti legislativi che «individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore»; la seconda (comma 15), volta ad attribuire agli stessi decreti legislativi di cui sopra la potestà di provvedere «altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970»...
(segue)



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