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NUMERO 8 - 21/04/2010

 Note sui poteri legislativi nel semipresidenzialismo francese

La Costituzione francese è stata profondamente modificata nelle parti riguardanti l’assetto istituzionale per effetto della riforma di cui alla legge cost. 2008-724 del 23 luglio 2008. Per quanto concerne il Parlamento tali modifiche consentono di registrare un significativo rafforzamento del relativo ruolo, anche se nel quadro di una forma di governo di tipo semipresidenziale rimasta funzionalmente inalterata.
Ai fini dell’esatta comprensione di tale modello occorre tenere presente che esso si fonda sul presupposto giuridico, risultante da varie disposizioni della Costituzione, della limitazione del Parlamento ratione materieae atque functionis. Ciò in sintesi deriva dai condizionamenti storico-politici alla base della Carta del 1958 a seguito dell’emergenza in cui versava il Paese, assunti a fattori di legittimazione di un nuovo ordine costituzionale fortemente condizionato dall’esigenza di garantire la governabilità nel Paese, in evidente reazione all’insufficienza dimostrata dalle istituzioni della IV Repubblica e dalla forma di governo ivi prevista, nell’ambito della quale in particolare il Parlamento aveva tutt’altro ruolo costituzionale. Passata l’emergenza storica, nel dato costituzionale “materiale” francese sono andati ridimensionandosi, fino a svanire, gli elementi condizionanti l’inizio del relativo nuovo processo costituzionale, con la conseguenza di una generale moderazione delle relazioni istituzionali, certificata da una certa ripresa di interesse per il ruolo del Parlamento, fino a quel momento complessivamente ridimensionato.
La riforma del 2008 segna il punto di arrivo di tale processo di conciliazione tra costituzione formale e costituzione materiale in Francia, anche se ai fini della comprensione della sua reale portata sulla forma di governo occorre sottolineare anche alcune precedenti modifiche costituzionali. In particolare, per accentuare le fait majoritaire e soprattutto eludere il rischio di cohabitation la legge cost. n. 2000-64 del 2 ottobre 2000 aveva ridotto da 7 a 5 anni la durata del mandato presidenziale e la legge org. 2001-419 del 15 maggio 2001 aveva posposto le elezioni parlamentari a quelle presidenziali. Inoltre la legge cost. 2007-238 del 23 febbraio 2007, aveva meglio strutturato l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica, risultante dalle previsioni del titolo IX della Costituzione, sia sul versante politico sia sul versante giudiziario... 
(segue)



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