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FOCUS - Semplificazione e qualità della normazione

 Il Paradiso può attendere.Riflessioni a margine dell’attuazione della delega “salva-leggi”

E fu così che, dopo un percorso quadriennale accompagnato da un vivace dibattito, non pochi scetticismi e diverse deviazioni e correzioni di rotta, la delega c.d. salva-leggi è pervenuta ad un primo significativo risultato: l’approdo attuativo, con l’emanazione del decreto legislativo n. 179 del 1 dicembre 2009 (contenente le “disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2009 ed entrato in vigore il giorno successivo, in base alla previsione del comma 5 dell’art. 1 del medesimo decreto.
Certo, come meglio si vedrà nel prosieguo, non si tratta verosimilmente di un approdo conclusivo, né tanto meno convincente, ma non v’è dubbio che, data la (potenziale) portata della maxi-operazione di disboscamento legislativo connessa all’esercizio della delega de qua e le aspettative riposte nella sua attuazione, siamo dinanzi ad un fatto assolutamente rilevante, che merita di essere attentamente esaminato e valutato nelle sue molteplici implicazioni.
Per far questo è opportuno richiamare i principali passaggi che hanno accompagnato l’articolato processo di attuazione, con specifica attenzione alle diverse novelle legislative che, direttamente o indirettamente, ne hanno incrociato l’itinerario.
 Tutto rimonta all’entrata in vigore della legge n. 246 di semplificazione annuale per il 2005, il 16 dicembre di quell’anno, da cui decorre il termine biennale per la (prodromica) ricognizione, ad opera del Governo, della legislazione statale vigente (art. 14, comma 12), alla cui scadenza è ancorata, altresì, la decorrenza di un secondo termine biennale, questa volta per l’esercizio del potere legislativo delegato, al fine di individuare per quali, fra le disposizioni legislative vigenti relative a leggi statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, debba considerarsi «indispensabile la permanenza in vigore» (art. 14, comma 14), di modo da sottrarle all’abrogazione generalizzata di tutta la legislazione ante 1970, disposta dalla stessa legge a far tempo dalla scadenza del termine per l’attuazione della delega medesima (art. 14, comma 16).
In sostanza, come efficacemente osservato, una sorta di delega a contrario, con il compito di salvare dalla ghigliottina della clausola abrogativa generale dell’intero corpo legislativo anteriore al 1970 le leggi “meritevoli” di sopravvivere – si potrebbe dire: nonostante l’età – destinate a costituire, assieme ad una serie di categorie protette ope legis (art. 14, comma 17), una sorta di “resto d’Israele” della legislazione statale di epoca unitaria, dal 16 marzo 1861 fino alla fatidica data del 31 dicembre 1969. Icasticamente: una cerchia di testi normativi sopravvissuti attorniati da una (potenzialmente) ampia distesa di macerie provocata dalla deflagrazione ablatoria...
(segue)
 



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