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NUMERO 17 - 22/09/2010

 La Corte costituzionale interviene nuovamente sulla ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni in materia di regolazione del contratto di apprendistato

Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale è tornata nuovamente ad occuparsi della ripartizione delle competenze fra legislazione statale e legislazione regionale, nonché del ruolo che può essere attribuito alla contrattazione collettiva, in materia di regolamentazione del contratto di apprendistato, introducendo alcune precisazioni alle conclusioni espresse nei precedenti interventi che, almeno con riferimento al contratto di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale, sollevano alcuni dubbi interpretativi suscettibili di tradursi in un forte disincentivo all’utilizzo nel futuro di tale contratto.
La pronuncia consegue alle eccezioni di incostituzionalità per contrasto con la ripartizione di competenze fra Stato e Regioni enunciata dall’art. 117 Cost., sollevate da nove Regioni relativamente ad alcune modifiche apportate dal d. l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 agli artt. 49 e 50 d. lgs. 276/2003 dedicati, rispettivamente, all’apprendistato professionalizzante e all’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In particolare, le Regioni ricorrenti hanno contestato la illegittimità costituzionale:
a) della disposizione che ha eliminato la previsione del periodo minimo biennale di durata del contratto di apprendistato professionalizzante (art. 23, comma primo, d.l. 112/2008 che ha modificato l’art. 49, comma terzo, d. lgs. 276/2003)... (segue)
 
 



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