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NUMERO 19 - 20/10/2010

 Prime questioni interpretative del Codice del processo amministrativo con particolare riferimento al diritto transitorio. La comunicazione del Presidente del Consiglio di Stato

Nell’ampio panorama degli istituti e procedimenti disciplinati dal nuovo codice del processo amministrativo emanato di recente con d.lgs. del 2 luglio 2010 (pubblicato in G.U. 7 luglio 2010, n.156) una questione si è distinta per necessità di immediata soluzione e di interpretazione univoca.
Si tratta della problematica di diritto transitorio concernente i nuovi termini processuali dettati dall’art. 73 del d.lgs. n.104/2010 per il deposito di documenti, memorie e repliche in vista dell’udienza di discussione. La norma citata prevede infatti la possibilità delle parti di produrre documenti fino a 40 giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a 30 giorni liberi, repliche fino a 20 giorni liberi.
Come è noto, detti termini sono diversi da quelli previgenti di 30 giorni prima dell’udienza per il deposito dei documenti per i giudizi di appello (20 giorni, invece, per i giudizi di 1° grado) e di 10 giorni per le memorie.
In ragione della modifica dei termini per il deposito degli atti difensivi gli operatori del diritto si sono interrogati sul regime transitorio, ed in particolare su quali termini fossero applicabili dopo il 16 settembre (data di entrata in vigore del nuovo codice), soprattutto (ma non solo) per le udienze di merito fissate per i mesi di ottobre, novembre e dicembre... (segue)



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