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NUMERO 13 - 29/06/2011

 Il divieto degli interessi nel diritto musulmano e le banche islamiche

Il divieto del ribā riveste un ruolo centrale nella materia delle obbligazioni e dei contratti e costituisce un principio fondamentale del diritto musulmano.
Letteralmente, il termine ribā significa "eccedenza", "accrescimento", "aumento", e già nella società preislamica indicava l'aumento sul capitale concesso in mutuo che il creditore normalmente pretende dal proprio debitore quale corrispettivo per il godimento del denaro, in ragione di un determinato periodo di tempo: in sostanza, indica gli interessi dovuti dal debitore al proprio creditore sul denaro preso in prestito.
Ma, al contempo, con il termine ribā si individuavano anche le differenze di quantità o qualità nelle merci permutate e l'eventuale aumento di denaro richiesto dal creditore al proprio debitore per la concessione di un ulteriore termine per il pagamento del debito (fattispecie che realizza una vendita di credito o una novazione mediante premio al creditore), nonché tutte quelle diverse ed ulteriori prestazioni cui il debitore fosse tenuto... (segue)
 



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