
(dal sito della Cassazione)
Le Sezioni Unite civile hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 25 e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1, in relazione all’art. 10 dell’accordo sottoscritto da detti enti rispettivamente il 25 ed il 29 novembre 2005 (avente ad oggetto l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico), per violazione degli artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost. e dell’art. 6 CEDU. Alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU sui limiti della retroattività degli interventi legislativi, e’ censurata, nella sostanza, la retroattività della disciplina recata dall’anzidetto accordo (ratificato con le menzionate leggi regionale e provinciale ai sensi dell’art. 117, ottavo comma, Cost.) incidente sul giudicato intervenuto, a seguito di sentenza del TSAP, in ordine agli effetti del provvedimento della Provincia autonoma di trasferimento delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico.
Osservatorio di diritto sanitario - Aggiornamenti del 30 luglio 2025
(28/07/2025)
Focus Lavoro Persona Tecnologia - Contributi del 30 luglio 2025
(28/07/2025)
Intervento del Presidente Mattarella all'incontro con una delegazione dell'Assemblea Parlamentare della NATO, in occasione del 70° anniversario di Costituzione
(23/07/2025)
in tema di istruzione, formazione professionale, carta docente, beneficiari, estensione ai docenti non di ruolo all’esito della interpretazione della Corte di giustizia
(23/07/2025)
in tema di previdenza, assegno per il nucleo familiare, cause ostative al riconoscimento della prestazione, convivenza more uxorio tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato
(23/07/2025)