FOCUS - Osservatorio sui simboli politici

 Tribunale, Roma, Ordinanza del 24/07/1995, in tema di legittimità delle decisioni interne a un partito e rispetto del suo statuto (Ppi, Bianco e altri c. Buttiglione e Duce, pres. Bucci, rel. Macioce - c.d. 'ord. Macioce bis')

Il tesoriere del partito politico, in difetto di specifiche previsioni statutarie, è revocabile liberamente dall’organo che lo ebbe ad investire del munus (art. 1722 n°2 c.c.) anche per semplice venir meno della fiducia politica indefettibilmente necessaria nella gestione di un compito che viene assegnato intuitu personae.

Essendo stata formulata la richiesta di inibitoria a carico del tesoriere sostituito prima della sostanziale divisione dell'originario partito in due distinti gruppi politici (non ancora costituiti in autonome associazioni) intervenuta nelle more del procedimento cautelare, in mancanza di precisi strumenti di gestione del patrimonio comune, risulta corretto ed opportuno individuare come soluzione la co-gestione obbligatoria dei due tesorieri (quello sostituito e quello di nuova nomina) che "fotografa" la situazione inusuale di due movimenti già "nati" ma ancora legati da organi comuni.



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